Sentenza n. 5163/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell’«Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 3 I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018» raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e del M.E.F. prot. n. 5496 del 26 febbraio 2020; - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli-Venezia Giulia, avente ad oggetto «Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia il 14 dicembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/3/2023: - della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 della Regione Puglia, recante «Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216»; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/4/2023: - della determinazione dirigenziale n. 1 del 8 febbraio 2023 della Regione Puglia, recante «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto», pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia il 9 febbraio 2023, unitamente ai relativi allegati, e sostitutiva della precedente determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, già impugnata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni, atti regionali e determinazioni della Regione Puglia relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti ministeriali e regionali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018 e posto a suo carico gli importi di ripiano, nonché l’accordo Stato-Regioni e gli atti presupposti relativi alla determinazione del tetto e dei criteri di riparto. Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione degli obblighi mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento richiesto in misura ridotta e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., assorbendo ogni ulteriore valutazione sui motivi di merito. Il giudice ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato mediante l’operato successivo dell’amministrazione, mentre nel caso concreto il pagamento del 25% ha prodotto un’utilità diversa dall’eliminazione degli atti impugnati e ha comunque reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
Il versamento della quota ridotta del 25% estingue l’obbligazione delle aziende per gli anni considerati e rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati; la norma prevede la compensazione delle spese.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; nel caso concreto essa deriva dal pagamento della quota ridotta, che ha reso inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e dei relativi provvedimenti regionali e provinciali.
Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non determina l’integrale soddisfazione dell’interesse originariamente azionato.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un’attività successiva della pubblica amministrazione integralmente satisfattiva dell’interesse fatto valere; essa si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che può derivare anche dalla mera inutilità concreta della decisione richiesta.
- Quando una disciplina sopravvenuta consente al destinatario di estinguere un’obbligazione amministrativa mediante il pagamento di una quota ridotta e tale pagamento viene effettuato, l’eventuale annullamento degli atti che quantificavano l’obbligazione può diventare inutilmente privo di utilità processuale, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione legislativa secondo cui si determina la cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di qualificare diversamente l’esito processuale quando, in concreto, l’utilità conseguita dal ricorrente sia diversa da quella perseguita con l’impugnazione.
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