Cassazione Penale, Ordinanza n. 00386/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguardava una sentenza della corte d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per la coltivazione di 12 piante di marijuana. La difesa contestava, da un lato, la riconducibilità del terreno all'imputato e, dall'altro, il mancato inquadramento del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Secondo il ricorrente, gli elementi valorizzati dai giudici di merito non sarebbero stati sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità né a escludere la minore offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e logica. In particolare, sul primo motivo ha osservato che era già stata fornita risposta razionale alla questione della riferibilità del terreno all'imputato, valorizzando la presenza di un impianto professionale per la coltivazione di marijuana nella camera da letto dell'imputato e il percorso descritto dai verbalizzanti; sul secondo motivo ha rilevato la genericità della censura, a fronte di una motivazione che aveva considerato quantità e qualità della sostanza rinvenuta, nonché le modalità della condotta, incompatibili con l'occasionalità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie di lieve entità non è applicabile quando quantità e qualità della sostanza, unitamente alle modalità della condotta, escludano il carattere occasionale dell'attività di coltivazione.
La coltivazione di marijuana integra il reato in materia di stupefacenti quando la condotta sia attribuibile all'imputato e sorretta da elementi fattuali congrui, come la presenza di un impianto professionale di coltivazione e gli elementi di collegamento individuati dai verbalizzanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre le medesime censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla riferibilità dell'area o del bene oggetto di coltivazione all'imputato deve misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati in sentenza; se la motivazione è logica e coerente, la censura che la ignori o la ripeta in termini meramente assertivi è inammissibile.
- Ai fini dell'esclusione della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice può valorizzare complessivamente quantità e qualità della sostanza, nonché le modalità concrete della condotta, per verificare se l'attività sia stata occasionale o invece organizzata e non minima.
- La valutazione della minore offensività nella coltivazione di stupefacenti richiede un apprezzamento complessivo del fatto; non basta prospettare astrattamente la modesta entità del numero delle piante se gli indici fattuali depongono per una coltivazione strutturata.
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