Cassazione Civile, Ordinanza n. 35526/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia traeva origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su domanda di restituzione di un finanziamento che la società opposta, quale socia della opponente, assumeva di aver erogato in favore di quest'ultima. In appello la società opponente otteneva la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per vizio di composizione del tribunale e la declaratoria di improponibilità della domanda ordinaria della controparte, perché devoluta da clausola compromissoria statutaria ad arbitrato irrituale. Nonostante l'integrale accoglimento dell'appello, la corte territoriale compensava integralmente le spese di entrambi i gradi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ricorrente denunciava violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., sostenendo che, una volta riformata la sentenza di primo grado e risultata integralmente soccombente la controparte, questa avrebbe dovuto essere condannata ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese, non essendo sufficienti a giustificare la compensazione né la natura processuale della decisione né il fatto che la declaratoria di improponibilità derivasse da eccezione della parte interessata e non da rilievo officioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la compensazione delle spese, in mancanza di reciproca soccombenza, è consentita solo nei limiti dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, non potendo tali ragioni consistere nella mera natura processuale della pronuncia né nel fatto che la declaratoria di improponibilità per arbitrato irrituale sia conseguenza di un'eccezione di parte. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la questione delle spese e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La compensazione delle spese, fuori dai casi di reciproca soccombenza, è ammessa solo per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
Il principio generale è quello della soccombenza: la parte integralmente soccombente deve rimborsare le spese processuali alla controparte.
È richiamato dalla ricorrente come norma violata, in relazione alla decisione sulle spese, ma la Corte decide la censura incentrandosi sull'art. 92 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso, proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. richiamata è quella introdotta da questo decreto-legge, convertito con modificazioni.
Legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014, applicabile ratione temporis alla controversia.
Corte cost. n. 77 del 2018
È richiamata come intervento che ha modificato l'assetto normativo dell'art. 92 c.p.c. applicabile al caso.
Massime di principio
- In materia di spese processuali, fuori dall'ipotesi di reciproca soccombenza, la compensazione totale o parziale è consentita solo se il giudice indica in modo esplicito gravi ed eccezionali ragioni riferite a specifiche circostanze della controversia.
- La mera natura processuale della decisione non costituisce, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Il fatto che una domanda venga dichiarata improponibile perché devoluta ad arbitrato irrituale su eccezione di parte non basta, da solo, a fondare la compensazione delle spese se la parte che ha introdotto o coltivato il giudizio risulta soccombente.
- Quando la decisione di merito viene integralmente riformata in appello, la parte che ha determinato il giudizio e ne ha causato la prosecuzione non può sottrarsi al principio di soccombenza salvo una motivazione conforme ai rigorosi presupposti dell'art. 92 c.p.c.
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