Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5550/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna, in abbreviato, per la fattispecie lieve di ricettazione. Il ricorrente deduceva che non era stato considerato l'intervenuto estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello; il fatto era stato commesso il 13/08/2005 e va applicata la disciplina previgente alla legge Cirielli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Applicando la disciplina ante Cirielli, che tiene conto del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti per la determinazione del tempo prescrizionale, il reato di ricettazione si prescriveva nel termine massimo di anni 15, cui si aggiungono le sospensioni indicate (mesi 3 e giorni 5). Poiché il fatto era del 13/08/2005, alla data della sentenza della Corte d'appello il reato era estinto per prescrizione. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • Disciplina previgente alla legge "Cirielli"

    La disciplina ante Cirielli è stata applicata per il calcolo dei termini di prescrizione; essa considera il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti nel determinare la durata della pena ai fini prescrizionali.

  • Prescrizione del reato di ricettazione (regime previgente)

    termine massimo di anni 15

    Sotto il regime previgente il reato di ricettazione si prescriveva nel termine massimo di 15 anni; al computo si aggiungono le sospensioni rilevate nel caso (mesi 3 e giorni 5), portando alla conclusione che la prescrizione era maturata prima della sentenza d'appello.

  • Fattispecie: ricettazione (art. 648 c.p.)

    Il reato contestato è la ricettazione; la qualificazione del reato determina il termine prescrizionale da applicare secondo la disciplina temporale vigente al momento del fatto.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data del fatto e la normativa applicabile: per fatti anteriori alla riforma Cirielli si applicano i termini prescrizionali previgenti.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre considerare il termine pieno previsto per la fattispecie e tutte le sospensioni/interruzioni del decorso; anche piccoli periodi (mesi/giorni) possono essere decisivi.
  • Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia di condanna in appello la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • La valutazione di aggravanti e attenuanti (e il loro bilanciamento) può incidere sul termine prescrizionale nel regime previgente: va quindi accertato come tali circostanze siano state valutate in primo e secondo grado.
  • Anche se vi è stata una precedente concessione di circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva, bisogna calcolare il decorso prescrizionale effettivo; l'esito processuale precedente non impedisce l'estinzione per prescrizione sopravvenuta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.