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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41763/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore per mancanza del "mandato specifico a impugnare" richiesto dall'art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen., nel caso di giudizio di primo grado celebrato in assenza dell'imputato. Il ricorrente, assistito d'ufficio e dichiarato senza fissa dimora, aveva eletto domicilio presso il difensore nominato d'ufficio; il difensore ha comunque proposto appello e, dopo la pronuncia di inammissibilità, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma (art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022), sostenendo violazioni degli artt. 3 (parità di trattamento), 24 (diritto di difesa) e 111, comma 7 (diritto di impugnazione) Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Ha ritenuto legittima e applicabile la previsione dell'art. 581, comma 1‑quater, volta ad assicurare che l'imputato assente abbia effettiva conoscenza dell'impugnazione; ha richiamato la relazione della Commissione Lattanzi e la ragionevolezza dell'onere imposto (equilibrio tra tutela dell'imputato e uso razionale delle risorse giudiziarie). Ha inoltre ricordato che il legislatore ha previsto misure compensative (allungamento dei termini per il difensore, rivisitazione dell'art. 629‑bis c.p.p.) e che la giurisprudenza ammette differenziazioni procedurali tra fasi processuali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    Definisce l'onere del "mandato specifico a impugnare" per l'appello quando il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'imputato; la Corte ne conferma la legittimità e l'applicabilità quale mezzo per garantire che l'imputato abbia effettiva conoscenza dell'impugnazione.

  • d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 (art. 33, comma 1)

    Norma modificativa che ha introdotto il requisito del mandato specifico; la Corte richiama la relazione della Commissione Lattanzi a supporto della ragionevolezza della modifica.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma sull'elezione di domicilio: nel caso di specie l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore, ma la Corte ritiene che ciò non sostituisca l'esigenza del mandato specifico imposta dall'art. 581, comma 1‑quater.

  • art. 629‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato come istituto restitutorio/rimedi a tutela dell'imputato che non abbia avuto conoscenza della sentenza: la modifica normativa è accompagnata da una rivisitazione di questo istituto per bilanciare la tutela del diritto di difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende in base a tale disposizione.

  • art. 3 Cost. (parità di trattamento), art. 24 Cost. (diritto di difesa), art. 111, comma 7 Cost. (impugnazioni)

    Le censure costituzionali proposte sono state ritenute infondate: la discriminazione rispetto all'imputato presente non è illegittima perché le situazioni sono diverse; il diritto di difesa è tutelato anche per gli assenti tramite rimedi restitutori e adeguamenti normativi; il legislatore ha discrezionalità nel calibrare le forme di esercizio della difesa nelle diverse fasi processuali.

Massime di principio

  • Quando il primo grado si è svolto in assenza dell'imputato, per proporre appello è necessario il "mandato specifico a impugnare" conferito al difensore: senza di esso l'appello rischia l'inammissibilità.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio non sostituisce automaticamente il mandato specifico richiesto per l'impugnazione in caso di assenza dell'imputato.
  • Il legislatore può prevedere oneri procedurali diversi per fasi processuali diverse senza violare automaticamente il principio di uguaglianza o il diritto di difesa, purché siano previste misure compensative (termini più lunghi, rimedi restitutori) e la normativa sia proporzionata.
  • Se l'imputato non ha avuto conoscenza della sentenza, sono disponibili rimedi "restitutori" (es. art. 629‑bis e altri strumenti previsti) che consentono successivamente di esercitare pienamente i diritti di difesa; la previsione del mandato specifico mira invece a evitare impugnazioni inutili quando l'imputato rimane ignaro del processo.
  • Il difensore che assiste imputati senza fissa dimora o irreperibili dovrebbe valutare preventivamente la possibilità di ottenere il mandato specifico, documentare gli atti di elezione di domicilio e considerare alternative (astensione dall'impugnazione o richiesta di misure volte a garantire la conoscenza dell'atto all'imputato).
  • La contestazione di illegittimità costituzionale della regola è ad esito probabile negativo se la norma è giustificata da esigenze di garanzia della conoscenza dell'impugnazione e se esistono rimedi compensativi; la giurisprudenza di legittimità e costituzionale riconosce ampia discrezionalità al legislatore in materia di forme processuali.
  • In caso di provvedimento di inammissibilità, valutare anche l'onere di spese e sanzioni: la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e somme dovute alla Cassa delle ammende.

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