Ordinanza n. 396/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento A) Del provvedimento, inviato con raccomandata A.R. in data 03.01.2022 da parte dell'Ente datoriale, con il quale il ricorrente veniva invitato a produrre nel termine di cinque giorni la certificazione di avvenuta vaccinazione a seguito dell'obbligo introdotto dal D.L. 26.11.2021 n. 172 di vaccinazione covid-19, con decorrenza 15.12.21, per il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico quale requisito per l'esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative. B) Del provvedimento datato 24.01.2022 emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con il quale si comunicava la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione notificato con racc. A.R. in data 2.02.2022; C) Di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, mai notificati al ricorrente, venuti a sua conoscenza a seguito della costituzione dell'Amministrazione del 28.12.2022 nel giudizio dinanzi al Giudice Ordinario sez. Lavoro del Tribunale della -OMISSIS- ed in particolare: D) disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del 31.12.2021. E) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del 21.02.2022 F) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del 28.01.2022 G) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del 25.03.2022. H) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del11.12.2021. I) Disposizione Ministero dell'Interno, dip. Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile del16.12.2021. E PER LA CONDANNA Alla restituzione e/o pagamento delle somme trattenute e/o non corrisposte nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa da liquidarsi in via equitativa ritenuta di giustizia; previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito a produrre la certificazione vaccinale e successiva sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'invito dell'ente datoriale a produrre entro cinque giorni la certificazione di avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, nonché il successivo provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Ha inoltre impugnato gli atti ministeriali presupposti e connessi, conosciuti nel corso di un giudizio dinanzi al giudice ordinario, chiedendo anche la restituzione o il pagamento delle somme trattenute o non corrisposte e il risarcimento del danno, previa eventuale disapplicazione della disciplina legislativa sull'obbligo vaccinale. Nel giudizio il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la decorrenza e l'ammontare delle trattenute subite. Il testo dell'ordinanza non riporta una decisione sui motivi di legittimità dedotti né sulla domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero dell'Interno documentati chiarimenti sulle trattenute operate in conseguenza della sospensione dal servizio, anche alla luce delle censure del ricorrente rimaste senza riscontro sulla decorrenza e sull'ammontare delle somme trattenute. Ha quindi disposto l'incombente istruttorio, da eseguire entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, e ha fissato l'udienza di discussione del merito al 4 giugno 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
Richiamati quali disposizioni che consentono al giudice amministrativo di disporre acquisizioni e chiarimenti istruttori.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 2 d.l. 172/2021, convertito in l. 3/2022
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali
È la disposizione legislativa la cui applicazione ha costituito il presupposto dell'obbligo vaccinale contestato; il TAR non ne ha esaminato in questa fase la legittimità né la disapplicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede chiarimenti documentati dell’amministrazione su fatti specificamente contestati dal ricorrente, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio prima della definizione del merito.
- In una controversia relativa alla sospensione dal servizio e alla mancata corresponsione della retribuzione, la decorrenza e l’ammontare delle trattenute costituiscono elementi fattuali rilevanti che l’amministrazione deve documentare quando siano oggetto di specifiche contestazioni e non abbiano ricevuto riscontro.
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