Cassazione Civile, Ordinanza n. 21447/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controricorrente)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395 c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso per cassazione. Nel ricorso per revocazione, però, non veniva esposto in modo completo il fatto processuale: mancavano la ricostruzione del giudizio di merito, delle difese delle parti, del contenuto della decisione impugnata e dei motivi del ricorso originario, nonché la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui la revocazione si fondava. Inoltre, la censura non colpiva la ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, perché contestava una valutazione della Corte circa l'inidoneità e l'incompletezza delle indicazioni documentali, valutazione che integra un giudizio e non un errore di fatto revocatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'atto fosse privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. e che le carenze non fossero emendabili con atti esterni o successivi. Ha inoltre osservato che la doglianza non intercettava la ratio dell'ordinanza impugnata, poiché la valutazione sull'inadeguatezza della localizzazione e trascrizione degli atti non è un errore di fatto revocabile. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
indica il rimedio della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione
disciplina i motivi di revocazione; nel caso di specie viene in rilievo l'errore di fatto
la domanda di revocazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo di revocazione
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede l'esposizione sommaria dei fatti di causa, necessaria anche nel ricorso per revocazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza nel termine assegnato dopo la camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione davanti alla Corte di cassazione l'atto introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, sia l'indicazione puntuale del motivo di revocazione sia l'esposizione completa dei fatti processuali rilevanti, con riferimento al giudizio di merito e al precedente giudizio di legittimità.
- Il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento della revocazione, in modo da consentire alla Corte di comprendere la censura esclusivamente sulla base del ricorso.
- Non è deducibile come errore di fatto revocatorio la valutazione compiuta dalla Corte sulla completezza, idoneità o localizzazione degli atti e documenti richiamati, poiché si tratta di un apprezzamento giudiziale e non di una mera svista percettiva.
- Le lacune del ricorso per revocazione non sono sanabili mediante atti successivi o estranei al ricorso stesso, essendo richiesto il rispetto del principio di autonomia dell'impugnazione.
- Quando il ricorso non attinge la ratio decidendi del provvedimento impugnato, la censura è inidonea a fondare la revocazione e il ricorso va dichiarato inammissibile.
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