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Ordinanza

Ordinanza n. 5262/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 597/2018 relativo alla procedura per la costituzione di graduatorie nazionali utili all'attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni Afam nella parte in cui all'art. 2, co. 1, ai fini dell'ammissione, definisce il requisito dell'anzianità accademica di insegnamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\2\2019 : GRADUATORIA NAZIONALE D.M. 597/2018

Giustizia amministrativa201811414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. 597/2018, nella parte relativa al requisito dell'anzianità accademica di insegnamento, nonché la graduatoria nazionale adottata nell'ambito della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il D.M. 597/2018, relativo alla costituzione di graduatorie nazionali per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM, contestando la disciplina del requisito dell'anzianità accademica di insegnamento previsto ai fini dell'ammissione. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la graduatoria nazionale relativa alla medesima procedura. Nell'ordinanza esaminata, tuttavia, il TAR non decide il merito delle censure contro il decreto ministeriale o la graduatoria, ma esclusivamente la domanda di liquidazione della parcella relativa al gratuito patrocinio.

La decisione

Il TAR respinge l'istanza di liquidazione del gratuito patrocinio presentata il 24 settembre 2025, ritenendo carente la prova dei requisiti richiesti dal d.P.R. 115/2002, con particolare riferimento agli artt. 76, soprattutto commi 2 e seguenti, 79, comma 1, lett. d), e 80, quanto all'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza non definisce il ricorso principale né i motivi aggiunti relativi al D.M. 597/2018 e alla graduatoria nazionale. Dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    "in particolare comma 2 e ss."

    La liquidazione del gratuito patrocinio richiede la prova dei requisiti previsti dalla disposizione, che nel caso concreto il TAR ha ritenuto non adeguatamente dimostrati.

  • art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002

    "in particolare comma 1 lett. d)"

    La domanda di liquidazione deve contenere e comprovare gli elementi richiesti dalla norma; il TAR ha rilevato una carenza documentale o probatoria rispetto a tali requisiti.

  • art. 80 d.P.R. 115/2002

    "sotto il profilo della iscrizione del patrono all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato"

    La liquidazione è subordinata anche alla verifica dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    "a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata"

    Consente l'oscuramento delle generalità della parte quando necessario a tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta quando l'istanza non dimostri i requisiti reddituali e documentali richiesti dalla disciplina speciale, compresi quelli relativi all'abilitazione del difensore mediante iscrizione nell'apposito elenco.
  • Il giudice amministrativo può definire con ordinanza la sola istanza di liquidazione del gratuito patrocinio senza pronunciarsi, nello stesso provvedimento, sul merito del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
  • L'oscuramento delle generalità della parte può essere disposto quando sia necessario a tutelarne i diritti o la dignità, sulla base della disciplina nazionale e unionale in materia di protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazione
RamiIstruzione e università

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