Cassazione Penale, Ordinanza n. 21969/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di appello è rimasta quindi ferma. La Corte ha escluso sia la fondatezza della doglianza sulla mancata partecipazione dell'imputato, sia la specificità del motivo sulla qualificazione giuridica del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello. Il ricorrente lamentava, con un primo motivo, la nullità della sentenza per la mancata partecipazione all'udienza di appello, deducendo di essere stato legittimamente impedito; con un secondo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come truffa anziché appropriazione indebita. La Corte ha però rilevato che la dichiarazione del difensore di adesione all'astensione proclamata dagli organismi di categoria non rileva nel procedimento camerale scritto di cassazione. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato perché dagli atti non risultava che il legittimo impedimento fosse stato trasmesso alla Corte di appello. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato generico, poiché non erano state spiegate le ragioni della riqualificazione né l'interesse concreto del ricorrente a ottenere la qualificazione ex art. 640 c.p.
Norme richiamate
richiamato solo come parametro della richiesta di riqualificazione del fatto come truffa; la Corte osserva che il motivo è generico perché non ne sono spiegate le ragioni né l'interesse concreto del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione trattato in camera di consiglio con rito scritto, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria non determina di per sé un rinvio del procedimento.
- La doglianza di nullità per mancata partecipazione dell'imputato è manifestamente infondata quando dagli atti non risulti che il legittimo impedimento sia stato tempestivamente portato a conoscenza del giudice del grado precedente.
- È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso che chieda una diversa qualificazione giuridica del fatto senza indicare in modo specifico le ragioni della riqualificazione e senza chiarire l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere tale mutamento.
- Nel giudizio di legittimità il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non basta evocare un diverso titolo di reato, se non si spiegano gli elementi di fatto e di diritto che renderebbero erronea la qualificazione impugnata.
Come è indicizzato
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