Cassazione Penale, Ordinanza n. 28927/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e delle circostanze generiche sull'aggravante contestata, rideterminando la pena ma confermando la responsabilità per furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo che il giudice non avesse applicato la massima diminuzione di pena prevista per l'attenuante riconosciuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata per il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
circostanza attenuante riconosciuta nel giudizio di merito; la sua incidenza sulla pena rientra nella valutazione del giudice quanto alla misura della diminuzione
criterio legale cui il giudice deve conformare la graduazione della pena
parametro per la determinazione concreta della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la misura degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, costituisce esercizio di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La mancata applicazione della massima diminuzione di pena per un'attenuante non integra di per sé violazione di legge, ove il giudice abbia indicato in modo congruo gli elementi di fatto ritenuti rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira in realtà a sollecitare una diversa rivalutazione del dosaggio della pena compiuto dal giudice di merito.
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