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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16257/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. per l'esame di Mario Eramo (persona offesa e coimputato), con la tesi che a Eramo sarebbero dovuti essere rivolti specifici avvertimenti prima della deposizione; (2) omissione da parte della Corte d'appello dell'esame di un terzo motivo di appello concernente il principio del ragionevole dubbio e la valutazione delle prove, in particolare la mancata considerazione di testimonianze alternative a favore dell'appellante; (3) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e travisamento della prova, per non aver valutato correttamente le dichiarazioni del teste oculare (Fracassi) e aver dato errata ricostruzione dei fatti; (4) vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e alla conseguente applicazione della prescrizione, con la lamentela che la Corte di appello non avrebbe valutato la sussistenza della recidiva ai fini della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 210 cod. proc. pen. si applica all'esame di persona imputata in procedimento connesso e non quando la persona (Eramo) è coimputata nel medesimo procedimento; inoltre l'avviso contestato risulta comunque essere stato dato. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché si risolvono in una mera proiezione alternativa della ricostruzione dei fatti e della valutazione della prova, materie riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo profili di illogicità manifesta o violazione di legge, che non emergono; la Corte ha ritenuto la valutazione probatoria della Corte d'appello chiara e congrua. Il quarto motivo è inammissibile per essere un rilievo non sollevato in sede di appello (profili di recidiva costituiscono punto autonomo della decisione e non possono essere dedotti ex novo in cassazione). A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), essendo la inammissibilità determinata da profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 210 si applica all'esame di persona imputata in procedimento connesso e non quando la persona è imputata nel medesimo procedimento: essendo Eramo coimputato nello stesso processo, l'avviso ex art. 210 non era necessario e la sua mancata ripetizione non rende inutilizzabili le dichiarazioni rese.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La doglianza relativa alla violazione dell'art. 192 (valutazione della prova) è stata considerata come sindacato sulla valutazione di merito; la Suprema Corte non è autorizzata a riconsiderare la credibilità dei mezzi di prova già valutati dal giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica.

  • art. 635 cod. pen. (co. 1 e richiamo al co. 2)

    In sede di merito la Corte d'appello ha riqualificato il fatto ascritto a Mario Eramo ai sensi dell'art. 635 co.1 (danneggiamento), condannandolo al risarcimento; la Corte ha escluso l'aggravante relativa all'esposizione alla pubblica fede perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    A norma dell'art. 616, dichiarata l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità determinata da profili di colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, quantificata in euro 3000,00.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000

    La Corte di Cassazione ha richiamato questo precedente per giustificare l'applicazione della sanzione alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità è determinata da profili di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • L'avviso previsto dall'art. 210 cod. proc. pen. si applica quando la persona esaminata è imputata in un procedimento connesso, non quando è coimputata nello stesso procedimento: in quest'ultimo caso la facoltà di non rispondere assicura la tutela prevista.
  • La Suprema Corte non riesamina la credibilità dei testimoni né riforma la valutazione delle prove di fatto: i motivi che si limitano a prospettare una diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo che non emergano vizi logici manifesta o violazioni di legge rilevanti.
  • Le doglianze relative alla recidiva o ad aspetti autonomi del trattamento sanzionatorio devono essere sollevate in appello; se omesse in appello risultano normalmente inammissibili in cassazione.
  • Per far valere un presunto travisamento della prova o una violazione dell'art. 192 è necessario indicare con precisione gli errori logici o le contraddizioni materiali nella motivazione del giudice di merito; meri rilievi di diversa plausibilità ricostruttiva non sono sufficienti.
  • Se la cassazione dichiara il ricorso inammissibile per profili di colpa del ricorrente, è possibile la condanna alle spese e il versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, conformemente alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

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