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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09320/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna riportate dallo stesso soggetto. La questione riguardava l'applicazione dell'art. 671 c.p.p. e, in particolare, la possibilità di ritenere che i reati fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Dalla motivazione emerge che una delle condanne riguardava un delitto di rapina, che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto estraneo al programma criminoso dell'associazione mafiosa cui il ricorrente era esponente, anche perché il correo indicato in quella sentenza non faceva parte della stessa associazione e il fatto era stato commesso fuori dal territorio di riferimento della cosca. Il ricorso sosteneva, secondo la Corte, argomenti astrattamente plausibili fondati su contiguità geografica, concomitanza temporale e connessioni investigative tra i procedimenti, ma il motivo non è stato ritenuto idoneo a scardinare la motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da una motivazione lineare, non manifestamente illogica né contraddittoria, e che l'apprezzamento sulla sussistenza o meno della continuazione in sede esecutiva rientrasse nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    In sede di esecuzione la continuazione può essere riconosciuta solo se i reati risultano parte di un unico programma criminoso originario, concepito almeno nelle linee essenziali; non basta la mera serialità o la generica propensione a delinquere.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. richiede la prova di un programma criminoso unitario, deliberato in origine, che comprenda già nelle linee essenziali i reati successivi.
  • La mera appartenenza del soggetto a un contesto criminale o mafioso non equivale di per sé a un medesimo disegno criminoso: la continuazione non coincide con un programma di vita improntato all'illecito.
  • La verifica della continuazione non può fondarsi su congetture o su indici presuntivi isolati; occorrono concreti elementi sintomatici, quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e programmazione preventiva dei fatti successivi.
  • Non è necessaria la presenza congiunta di tutti gli indici sintomatici, ma quelli valorizzati devono essere significativi e compatibili con l'originaria progettazione dei reati successivi.
  • L'apprezzamento compiuto dal giudice dell'esecuzione sulla sussistenza della continuazione è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, congrua e immune da manifesta illogicità o contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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