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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25914/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È quindi rimasta ferma la condanna per il reato di minaccia pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per minaccia. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e degli elementi di conferma e di smentita; la Corte lo ha ritenuto inammissibile in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito ed inoltre generico, in quanto privo di confronto argomentativo con le ragioni della condanna. Il secondo motivo contestava la configurabilità del reato di minaccia, ma è stato dichiarato generico per le stesse ragioni. Il terzo motivo chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata sul punto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di particolare tenuità del fatto è stata respinta perché le deduzioni del ricorrente non erano idonee a superare il giudizio già espresso dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite doglianze che mirano sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto e delle prove, se travestite da violazione di legge o vizio di motivazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: affermazioni generiche o apodittiche determinano l'inammissibilità del motivo.
  • La censura sulla configurabilità del reato è inammissibile quando non indica in modo puntuale quale errore di diritto abbia commesso il giudice di merito e si limita a contestazioni assertive.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata se le allegazioni difensive non incidono concretamente sulla valutazione di non particolare tenuità già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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