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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento unico negativo n°32 del 10 dicembre 2025, prot. n. 15687, emesso dal Responsabile del SUAPE del Comune di Gonnosfanadiga con cui è stata rigettata la DUA presentata dal ricorrente avente ad oggetto l’intervento di “Ristrutturazione Edilizia e ampliamento di un fabbricato esistente con cambio di destinazione d'uso da studio a civile abitazione” in relazione all’immobile di sua proprietà sito in Gonnosfanadiga, Via Nazionale n. 76; - della nota prot. n. 65249 del 4 dicembre 2025 del Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna centrale, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, con cui è stato confermato il parere negativo formulato dal medesimo Servizio Tutela del Paesaggio nella relazione tecnica prot. n. 50490 del 23 settembre 2025; - del provvedimento unico di preavviso di diniego n°30 del 8 ottobre 2025, emesso dal SUAPE del Comune di Gonnosfanadiga; - ove occorrer possa, della determinazione n°2626 dell'11 novembre 2008 e della relazione istruttoria di cui all'Allegato A, nella denegata ipotesi in cui i citati atti venissero intepretati nel senso di far ricadere l'intervento edilizio proposto dal ricorrente al punto 1.2., anziché al punto 1.5. e/o al punto 2.1. che prevede interventi di riqualificazione come descritti alle lettere c. e d. della menzionata relazione istruttoria;

Giustizia amministrativa202600215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento unico negativo di rigetto della DUA relativa a ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso di un fabbricato nel centro storico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento unico negativo del SUAPE comunale, il preavviso di diniego e gli atti regionali presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La DUA riguardava la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento di un fabbricato esistente, con cambio di destinazione d'uso da studio a civile abitazione. Sono stati contestati il parere paesaggistico negativo e la riconduzione dell'immobile alla categoria di edifici di valore storico prevista dal punto 1.2 dell'Allegato A alla determinazione regionale del 2008, anziché alle categorie indicate dal ricorrente, che avrebbero consentito interventi di riqualificazione più ampi. Il ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità del diniego sotto il profilo della qualificazione dell'immobile e della compatibilità dell'intervento con la disciplina del Piano Particolareggiato del centro storico e del Piano paesaggistico regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare. Ha ritenuto che le determinazioni dell'amministrazione regionale apparissero coerenti con le prescrizioni del Piano Particolareggiato del centro storico, approvato dal Comune e dichiarato conforme alle disposizioni del PPR. In particolare, dalla stessa relazione paesaggistica del ricorrente risultava che il fabbricato, risalente approssimativamente agli anni Quaranta e situato nel vecchio nucleo urbano, presentava le caratteristiche degli organismi architettonici di valore storico con limitate e reversibili modificazioni, riconducibili al punto 1.2 dell'Allegato A alla determinazione regionale del 2008. Per tale categoria risultavano consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e sostituzione degli elementi incongrui, nel rispetto dei materiali e delle tecniche della tradizione locale; tale disciplina appariva incompatibile, in questa fase, con l'intervento edilizio prospettato. Il requisito del fumus boni iuris non è stato quindi ritenuto sussistente. Il TAR ha inoltre escluso il periculum in mora, non ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari.

  • artt. 51, 52 e 53 N.T.A. del PPR

    Le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, cui il Piano Particolareggiato del centro storico è stato dichiarato conforme, sono state ritenute coerenti con il diniego regionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la compatibilità di un intervento edilizio nel centro storico deve essere valutata, in via sommaria, alla luce delle prescrizioni del piano particolareggiato e della disciplina paesaggistica cui esso è soggetto.
  • Quando la documentazione paesaggistica prodotta dal richiedente qualifica l'immobile come organismo architettonico di valore storico con limitate e reversibili modificazioni, l'amministrazione può ricondurlo alla categoria disciplinata dalle relative prescrizioni conservative, ove tale qualificazione risulti coerente con la documentazione del procedimento.
  • La riconduzione di un edificio storico a una categoria normativa che consente esclusivamente manutenzione, restauro conservativo e sostituzione degli elementi incongrui può giustificare, in sede cautelare, il diniego di interventi più incisivi quali ampliamento e cambio di destinazione d'uso, quando ne risulti la non compatibilità con la disciplina applicabile.
  • La sospensione cautelare di un diniego edilizio presuppone sia una ragionevole probabilità di fondatezza delle censure sia un pregiudizio grave e irreparabile; l'assenza di uno dei due requisiti comporta il rigetto dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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