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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14410/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa contestava in primo luogo l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare, ritenendo insufficiente il richiamo a un precedente provvedimento coercitivo divenuto inefficace per vizio di forma (in luogo di un'esaustiva rinnovata motivazione). In secondo luogo si contestava la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 309, comma 10 c.p.p., lamentando l'assenza di condizioni eccezionali che giustificassero la misura.

La decisione

Il giudice ha rigettato le doglianze: in particolare ha ritenuto che l'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, c.p.p. sia adempiuto anche quando il giudice richiami esplicitamente un precedente provvedimento coercitivo divenuto inefficace per vizi di forma, dal momento che il provvedimento originario mantiene validità nei suoi contenuti sostanziali e la valutazione già compiuta può essere richiamata e riprodotta purché il nuovo provvedimento renda comunque comprensibile il percorso logico-deduttivo. Quanto al secondo motivo, la sentenza richiama la giurisprudenza che delinea i profili essenziali richiesti dall'art. 309, comma 10, c.p.p. in tema di esigenze cautelari; dalla formulazione emerge che il Tribunale del riesame ha effettuato la valutazione richiesta e la doglianza è stata respinta (ricorso rigettato e misura confermata).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    ai fini della conferma o reiterazione della custodia cautelare occorre valutare le esigenze cautelari; il comma 10 richiede profili concreti e, se del caso, eccezionali per giustificare la misura

  • art. 125 cod. proc. pen.

    l'obbligo di motivazione dell'ordinanza cautelare è considerato soddisfatto anche se il giudice fa espresso richiamo a precedente provvedimento coercitivo divenuto inefficace per vizio di forma, purché il nuovo provvedimento renda comunque chiaro il percorso logico e le valutazioni sottostanti

  • art. 300 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo come norma rilevante per i rimedi impugnatori (riexame o appello cautelare) rispetto all'ordinanza emessa successivamente alla declaratoria di inefficacia della precedente misura

  • Sez. 1, n. 1533 del 18/12/2007 (Mitrica)

    giurisprudenza citata per affermare che il richiamo a precedente provvedimento inefficace per vizio formale non pregiudica la correttezza motivazionale se i contenuti sostanziali sono riprodotti e comprensibili

  • Sez. 1, n. 4724 del 06/07/1999 (De Leonardo)

    ulteriore pronuncia di legittimità utilizzata per consolidare il principio sulla legittimità del richiamo a motivazioni pregresse valide nel merito

  • Sezioni Unite (richiamate)

    la pronuncia delle Sezioni Unite citata riguarda il diverso tema del rimedio impugnatorio dopo declaratoria di inefficacia conseguente a proscioglimento; non modifica il principio generale sull'uso motivazionale del precedente provvedimento quando la perdita di efficacia è per vizi formali e non di merito

Massime di principio

  • Il richiamo a un precedente provvedimento coercitivo divenuto inefficace per vizi di forma non annulla automaticamente la validità della motivazione: il giudice può riprodurre le valutazioni sostanziali pregresse purché nel nuovo provvedimento risulti chiaro il percorso logico-deduttivo seguito.
  • Deve essere distinto il caso di perdita di efficacia per vizi formali (in cui le argomentazioni sostanziali possono essere riutilizzate) dal caso di perdita di efficacia per ragioni di merito (che impone nuova e autonoma valutazione).
  • Per contestare efficacemente una rinnovata ordinanza cautelare il ricorrente deve dimostrare che la reiterazione non ha fornito nuova motivazione o che le condizioni di fatto cambiate rendono insufficiente la valutazione ripresa; non basta l'evocazione generica dell'assenza di motivazione.
  • In tema di esigenze cautelari ex art. 309, comma 10, la decisione richiede una concreta e specifica valutazione dei profili di pericolosità, di rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio: la mera affermazione generica non è sufficiente a far decadere la misura.
  • La distinzione fra i diversi rimedi impugnatori (es. riesame, appello cautelare) va interpretata sulla base della causa di inefficacia della precedente misura e del momento processuale: la giurisprudenza delle Sezioni Unite disciplina specificamente i profili rimediali quando l'inefficacia deriva da proscioglimento o da automatismi processuali.

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