Cassazione Penale, Sentenza n. 12409/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti censurano l'ordinanza del 3/11/2025 per abnormità e nullità: il Tribunale avrebbe illegittimamente restituito ai difensori la "memoria" depositata in udienza predibattimentale (12/9/2025) e rigettato la richiesta di sentenza di non luogo a procedere, pregiudicando il diritto al contraddittorio e la ragionevole durata del processo. Sostengono che il documento era una mera memoria difensiva consentita dall'art. 121 c.p.p. e non conteneva elementi probatori nuovi, essendo basato su analisi e conteggi effettuati sul materiale già presente nel fascicolo delle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto ammissibile la doglianza di cassazione per abnormità, ma nel merito ha confermato che il Tribunale ha correttamente qualificato l'atto come "documentazione" e "consulenza tecnica" e non come mera memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. La Corte ha altresì rilevato che l'accertamento sull'esistenza di elementi probatori nuovi è questione di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha precisato che il giudice può escludere dal fascicolo per il dibattimento prove vietate, manifestamente superflue o irrilevanti ai sensi dell'art. 190 c.p.p., e che la restituzione del documento non costituisce atto estraneo al potere del giudice né abnorme, né lesivo in modo irrimediabile delle garanzie difensive, posto che il contenuto potrà essere comunque prodotto in dibattimento e potrà essere assunta l'escussione del consulente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Rilevato che l'udienza di comparizione predibattimentale prevista dall'art. 554-bis può dar luogo a provvedimenti appellabili per abnormità; la Corte conferma la ricorribilità per cassazione di ordinanze di tale udienza quando siano affette da abnormità
Richiamato quale riferimento agli "atti trasmessi ai sensi dell'art. 553" (fascicolo per il dibattimento e fascicolo del pubblico ministero) sui quali può basarsi la decisione in sede predibattimentale relativa al non luogo a procedere
La norma ammette il deposito di memorie in ogni stato e grado del procedimento solo se si tratta di atti di parte a contenuto meramente ricognitivo e valutativo di elementi di prova già integralmente noti al giudice; atti qualificabili come consulenza tecnica o documentazione nuova non rientrano nella categoria delle memorie disciplinate dall'art. 121
Il giudice ha il potere-dovere di escludere dal materiale destinato a fondare la decisione le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti; la restituzione di documenti rientra nella selezione del materiale probatorio operata dal giudice
Sentenza "Magnani" (n. 26 del 24/11/1999) e giurisprudenza di orientamento
Richiamata la nozione di abnormità: atto processuale che, per singolarità o per esercizio del potere al di fuori dei casi consentiti e oltre ogni ragionevole limite, risulti avulso dall'ordinamento. La Corte ribadisce che l'abnormità è concetto eccezionale e non può equipararsi a mera illegittimità
Sez. U., n. 37502 del 28/4/2022
Ulteriore richiamo alla necessità di un inquadramento rigoroso dell'istituto dell'abnormità e al limite del ricorso a tale nozione rispetto alla mera illegittimità
Massime di principio
- Le memorie possono essere depositate in ogni stato e grado, ma ai fini della loro ammissibilità in sede predibattimentale devono configurarsi come atti meramente ricognitivi: analisi tecnico-specialistiche o consulenze sono suscettibili di essere qualificate come "consulenza tecnica" e non come memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p.
- La qualificazione dell'atto come memoria vs. consulenza tecnica è questione di merito e, salvo profili di diritto, la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto sull'eventuale novità degli elementi prodotti
- Il giudice dell'udienza predibattimentale può escludere dal fascicolo per il dibattimento prove vietate, irrilevanti o manifestamente superflue (art. 190 c.p.p.); la restituzione di documenti non è necessariamente pregiudizievole dei diritti di difesa se resta salva la possibilità di produrli in dibattimento e di escutere i periti
- L'istituto dell'abnormità ha carattere eccezionale: un provvedimento è "abnorme" solo se si pone al di fuori di ogni ragionevole esercizio del potere o determina la paralisi del procedimento; non basta la mera illegittimità o un apprezzamento difforme sull'esercizio del potere giudiziario
- In situazioni analoghe, la parte che ritenga illegittima l'esclusione o la restituzione di atti dovrebbe impugnare il provvedimento dimostrando l'effettiva lesione immediata e grave delle garanzie difensive, non limitandosi a contestare valutazioni di fatto o qualificazioni tecniche
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