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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19911/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per difetto di legittimazione soggettiva, poiché l'atto non risultava proposto da un difensore munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un condannato per partecipazione qualificata ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti che, dopo la conferma della condanna in appello, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., deducendo che la precedente sentenza di legittimità avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la partecipazione all'organismo associativo contestato. La Corte, però, non entra nel merito dell'asserito errore di fatto, perché rileva preliminarmente che il ricorso è stato presentato da difensori privi di procura speciale, requisito necessario per tale rimedio.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è rimedio esperibile solo nel rispetto delle condizioni di legittimazione previste, e non può essere proposto validamente senza la necessaria procura speciale del difensore.

  • art. 122 c.p.p.

    La procura speciale è requisito indispensabile quando il difensore agisce per proporre il ricorso straordinario per errore di fatto nell'interesse del condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. richiede una legittimazione processuale rigorosa: se è proposto dal difensore dell'interessato, questi deve risultare munito di procura speciale.
  • In mancanza di procura speciale, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, senza che la Corte debba esaminare il dedotto errore di fatto nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la causa dell'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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