Cassazione Penale, Sentenza n. 25456/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena (originariamente 3 anni di reclusione e euro 12.000,00 di multa, inflitta con sentenza del GUP del 16/04/2013 divenuta irrevocabile il 04/05/2013 per reati in materia di stupefacenti) invocando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014. Il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena in 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando carenza e vizio della motivazione per non aver concesso la sospensione condizionale della pena, nonostante il riconoscimento di elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza richiamata, la domanda dei "benefici di legge" equivale a una richiesta della sospensione condizionale della pena e della non menzione; tuttavia, nel caso concreto la ricorrente non aveva mai formulato alcuna richiesta specifica di concessione della sospensione condizionale né nell'istanza né nell'udienza, per cui il giudice dell'esecuzione non aveva alcun obbligo di trattare o motivare il riconoscimento/negazione di tale beneficio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Posto come motivo di ricorso per censurare la carenza di motivazione (censura in cassazione di carattere motivazionale)
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Sentenza Corte costituzionale n. 32/2014
Norma/precedente invocata dalla ricorrente per ottenere la rideterminazione della pena
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 48376 del 13/07/2018 (Rv. 274702 - 01)
Principio secondo cui la richiesta dei "benefici di legge" si interpreta come domanda di sospensione condizionale e non menzione, con obbligo di motivazione del giudice se la richiesta è formulata; per simmetria, in mancanza della richiesta non sussiste obbligo motivazionale
Massime di principio
- Se si vuole ottenere la sospensione condizionale della pena occorre chiederla espressamente nell'istanza e/o in udienza; in assenza di richiesta il giudice non è tenuto a pronunciarsi né a motivare sul punto
- La formula generica "benefici di legge" è interpretata dalla giurisprudenza come comprensiva della sospensione condizionale e della non menzione nel casellario; se tale richiesta è fatta il giudice deve esercitare e motivare la propria discrezionalità
- In sede di impugnazione per cassazione una censura di carenza di motivazione relativa alla mancata concessione di benefici processuali ha successo solo se risulta che la relativa richiesta era stata effettivamente proposta in primo grado o in sede esecutiva
- Quando si chiede la rideterminazione della pena sulla base di pronunce costituzionali o giurisprudenziali, è buona pratica richiedere espressamente tutti i benefici accessori desiderati (es. sospensione condizionale, non menzione) per evitare di perdere la tutela per mera omissione formale
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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