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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02142/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi dedotti erano, rispettivamente, generici, infondati o reiterativi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina impropria, contestando cinque profili: (1) il giudizio di responsabilità, sostenendo che gli elementi a suo carico sarebbero stati solo indizi di sospetto e che la motivazione non sarebbe stata adeguata; (2) la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, assumendo che non ricorressero gli estremi della rapina impropria tentata; (3) il riconoscimento della circostanza aggravante del volto travisato; (4) la mancata esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale; (5) il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo del tutto generico e aspecifico, il secondo manifestamente infondato alla luce del corretto inquadramento del tentativo di rapina impropria, il terzo meramente reiterativo di questioni già respinte in appello, il quarto manifestamente infondato perché la recidiva era stata valutata in concreto, e il quinto manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva, quando contestata ai sensi dei primi commi della norma, richiede una verifica in concreto della sua capacità di esprimere maggiore riprovevolezza e pericolosità del reo, tenendo conto di natura dei reati, omogeneità, distanza temporale e altri elementi individualizzanti.

  • art. 133 c.p.

    Per il giudizio sulle attenuanti generiche il giudice di merito deve valorizzare gli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati nella norma; la relativa motivazione è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria.

  • art. 57 c.p.

    Il testo richiama il principio di diritto sul tentativo di rapina impropria, secondo cui il tentativo è configurabile quando, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, questi usi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.

  • art. 625 c.p.

    La circostanza aggravante del volto travisato è ritenuta sussistente sulla base della descrizione della persona offesa e delle immagini di videosorveglianza che mostravano una copertura rudimentale del viso idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • Il tentativo di rapina impropria è configurabile quando l'agente abbia posto in essere atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non giunti a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, e successivamente usi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
  • La circostanza aggravante del volto travisato può essere desunta anche da modalità rudimentali di copertura del viso, purché emergano da fonti probatorie attendibili come la descrizione della persona offesa e le riprese di videosorveglianza.
  • La recidiva deve essere oggetto di valutazione concreta, non automatica: il giudice deve verificare se la reiterazione dell'illecito indichi effettiva maggiore colpevolezza o pericolosità del soggetto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoRecidiva

Testo integrale

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