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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07695/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato all'esito di una procedura di riduzione del personale avviata da un istituto di credito poi divenuto società per azioni. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto l'accoglimento della domanda di impugnativa del recesso, con declaratoria di inefficacia del licenziamento per omessa comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego ex art. 4, comma 9, L. 223/1991, reintegrazione e condanna retributiva e contributiva. In cassazione la decisione era stata già cassata con rinvio, perché l'omissione della sola comunicazione alla Commissione regionale non comporta inefficacia del licenziamento se la procedura è stata altrimenti corretta e se il datore non rientra nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva accolto l'appello della società e rigettato la domanda del lavoratore, reputando inammissibili alcune censure perché nuove e infondate le altre. Con il presente ricorso il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 4, comma 9, L. 223/1991 per l'asserita mancata contestualità tra le comunicazioni obbligatorie e le lettere di licenziamento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale non avesse spiegato il rigetto della censura sul mancato nesso causale tra licenziamento e riorganizzazione aziendale; 3) violazione dell'art. 3 L. 218/1990, assumendo l'inapplicabilità della L. 223/1991 al personale di istituto di credito pubblico privatizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come violazione di legge sostanziale, ma in realtà diretto a contestare l'interpretazione, da parte del giudice di rinvio, degli atti processuali del ricorrente e quindi l'accertamento di fatto sulla novità della doglianza, attività riservata al giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra la procedura collettiva e il licenziamento era esistente, comprensibile e coerente con il c.d. minimo costituzionale, fondandosi su un accordo sindacale che prevedeva una riduzione degli organici e sull'inclusione del lavoratore tra le unità in esubero. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la privatizzazione dell'ente creditizio e la sopravvenuta contrattazione collettiva rendevano applicabile la disciplina legale e convenzionale del lavoro privato; inoltre, la salvezza dei diritti quesiti ex art. 3 L. 218/1990 non si estende a mere aspettative di stabilità del rapporto o a regimi futuri di recesso non ancora entrati nel patrimonio del lavoratore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 9, L. 223/1991

    comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego; contestualità delle comunicazioni

    L'omessa sola comunicazione alla Commissione regionale non determina inefficacia del licenziamento collettivo se la procedura è stata svolta correttamente e il datore non rientra nel regime dell'intervento straordinario di integrazione salariale; la questione della contestualità, nel caso concreto, è stata ritenuta inammissibile perché nuova.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l'esposizione del percorso logico-giuridico; non è tale una motivazione che, pur sintetica, esponga le ragioni della decisione e consenta di comprendere la ratio.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere usato per censurare l'interpretazione di atti processuali o l'accertamento di fatto del giudice di merito; la censura di motivazione apparente attiene ai limiti dell'anomalia motivazionale.

  • art. 3, L. 218/1990

    Nel passaggio degli enti creditizi pubblici a società per azioni, la disciplina previgente resta ferma solo fino al rinnovo del contratto collettivo o alla stipula di un nuovo contratto integrativo; la salvezza dei diritti quesiti non copre mere aspettative di tutela futura e non impedisce l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi sopravvenuta.

  • L. 223/1991

    La disciplina dei licenziamenti collettivi è applicabile anche al personale di ente creditizio privatizzato, in presenza di contrattazione collettiva sopravvenuta e in assenza di un diritto quesito alla stabilità del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge sostanziale deve riguardare la regula iuris applicata, non l'erronea ricostruzione del contenuto degli atti di parte.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta solo in presenza di un vizio processuale o di motivazione mancante nei limiti rilevanti, non per contestare il merito dell'apprezzamento del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nel caso esaminato non ricorre un vizio di omesso esame o motivazione apparente, essendo la decisione sorretta da una motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura proposta come violazione di legge non può trasformarsi in una contestazione dell'interpretazione degli atti processuali di parte o dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito; in tali casi il motivo è inammissibile.
  • La motivazione è affetta da vizio solo quando sia realmente mancante o meramente apparente; è invece sufficiente, ai fini del controllo di legittimità, una motivazione che esponga in modo intellegibile le ragioni della decisione e consenta di seguire il percorso logico-giuridico adottato.
  • Nel licenziamento collettivo, l'omissione della sola comunicazione a un organo pubblico non comporta automaticamente l'inefficacia del recesso se la procedura è stata sostanzialmente corretta e la funzione informativa dell'adempimento risulta, nel caso concreto, non incidente sulla validità del licenziamento.
  • Nel passaggio da ente creditizio pubblico a società per azioni, la salvezza dei diritti quesiti ex art. 3 L. 218/1990 tutela posizioni già definitivamente acquisite, non mere aspettative di mantenimento di un regime di stabilità del rapporto o di futura disciplina del recesso.
  • Se, dopo la privatizzazione, interviene nuova contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto si conforma al regime di diritto privato e può trovare applicazione la normativa generale sui licenziamenti collettivi, salvo specifici diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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