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Sentenza

Sentenza del 23/11/2015 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Aosta

OGGETTO: 1. Ulteriore azione accertatrice dopo accertamento definito con adesione - Non necessità, per la sua effettuazione, della contemporanea presenza dei limiti previsti dalla norma. 2. Autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie - Obbligo di allegazione all'accertamento - Non sussistenza. 3. Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi per legittimare l'integrazione di un avviso di accertamento - Atto interno all'Amministrazione Finanziaria non conosciuto dall'Ufficio che emette l'accertamento - Requisito della novità - Sussistenza. 4. Verifica finalizzata a provare la condotta evasiva di una società - Possibilità di accesso ai conti correnti personali intestati ai soci e loro congiunti in presenza di elementi sintomatici - Sussistenza - Onere della società contribuente di dimostrare la non riferibilità a sé di eventuali ingenti somme non giustificate, rinvenute sui conti correnti di soci e familiari - Sussistenza. 5. Motivi aggiunti con memoria successiva al ricorso - Inammissibilità - Sussistenza. 6. Atto accertativo che fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente - Obbligo di allegazione dell'atto richiamato - Non sussistenza nel caso in cui l'Ufficio ne riproduca il contenuto essenziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato la legittimità di un ulteriore avviso di accertamento emesso dopo un precedente accertamento definito con adesione, sostenendo l'assenza dei presupposti per una nuova azione accertatrice. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'utilizzo delle indagini bancarie per mancata allegazione dell'autorizzazione, l'insussistenza di nuovi elementi sopravvenuti, l'assenza di prova circa la riferibilità alla società delle somme presenti sui conti personali dei soci e dei loro familiari, nonché l'omessa allegazione di atti richiamati nell'accertamento e l'inammissibilità di motivi introdotti tardivamente.

La decisione

Le contestazioni della società sono state respinte. È stato ritenuto legittimo l'ulteriore accertamento dopo l'adesione, poiché i limiti previsti dalla legge per il maggior reddito sono alternativi e non cumulativi: è sufficiente il superamento del 50% del reddito definito oppure dell'importo minimo previsto. È stata ritenuta non necessaria l'allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, salvo che si dimostri la sua effettiva mancanza e un concreto pregiudizio. Sono stati considerati nuovi anche elementi già conosciuti dalla Guardia di Finanza ma non ancora disponibili per l'Ufficio che aveva emesso il primo accertamento. L'accesso ai conti di soci e familiari è stato ritenuto giustificato da elementi sintomatici, con onere della società di dimostrare la non riferibilità delle somme all'attività sociale. È stata inoltre esclusa la necessità di allegare un atto richiamato quando il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'accertamento e sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti proposti oltre i limiti processuali.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 4, D.Lgs. 10 giugno 1997, n. 218

    Dopo la definizione dell'accertamento con adesione, l'Amministrazione può procedere a ulteriori accertamenti solo in presenza di nuovi elementi e purché sia possibile accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53.

    I due limiti quantitativi sono alternativi e non devono ricorrere contemporaneamente.

  • Art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento è possibile in presenza di nuovi elementi sopravvenuti.

    Sono nuovi anche gli elementi già conosciuti da un organo interno dell'Amministrazione, come la Guardia di Finanza, ma non ancora acquisiti dall'Ufficio che ha emesso l'accertamento.

  • Art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'atto richiamato nell'avviso deve essere allegato se non conosciuto dal contribuente, salvo che l'avviso riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato.

  • Art. 24, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il thema decidendum è delimitato dai motivi del ricorso e può essere modificato solo nei limiti processuali previsti per i motivi aggiunti; una memoria successiva non può introdurre nuove censure fuori da tali limiti.

Massime di principio

  • Dopo un accertamento definito con adesione, l'Amministrazione può emettere un ulteriore accertamento se emergono nuovi elementi e risulta superata almeno una delle soglie quantitative previste dalla legge.
  • La mancata consegna o allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non rende automaticamente nullo l'accertamento: occorre provare che l'autorizzazione mancasse realmente e che ciò abbia causato un concreto pregiudizio.
  • Per integrare un accertamento, un elemento può essere considerato nuovo anche se già noto alla Guardia di Finanza, quando non era ancora nella disponibilità dell'Ufficio che aveva emesso il precedente atto.
  • I conti personali di soci e familiari possono essere esaminati quando esistono indizi di collegamento con l'attività societaria; una volta emersi movimenti rilevanti e ingiustificati, spetta al contribuente dimostrare la loro estraneità alla società.
  • Un atto richiamato nell'accertamento non deve necessariamente essere allegato se l'Amministrazione ne riporta nell'avviso il contenuto essenziale, permettendo al contribuente di comprendere la contestazione e difendersi.
  • Nel processo tributario le nuove contestazioni devono essere proposte nei termini e nelle forme previste per i motivi aggiunti; non possono essere introdotte per la prima volta con una semplice memoria tardiva.

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