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Sentenza

Sentenza del 23/11/2015 n. 433 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, con cui l'Amministrazione aveva rideterminato una minore perdita e richiesto maggiori imposte IRAP e IVA. L'Ufficio contestava la deducibilità dei costi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con la società sportiva "B", sostenendo che le fatture fossero riconducibili a un meccanismo elusivo: una parte rilevante delle somme versate sarebbe stata restituita allo sponsor. Contestava inoltre l'inerenza, l'utilità e l'economicità della sponsorizzazione. La società ha negato di aver ricevuto restituzioni, sostenendo che il contratto fosse stato effettivamente eseguito e che la pubblicità fosse utile alla promozione delle proprie iniziative immobiliari.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Gorizia aveva accolto i ricorsi, ritenendo provata l'esistenza e l'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e non sufficientemente specifica la dichiarazione del presidente della società sportiva sulla restituzione delle somme. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la sponsorizzazione fosse inerente all'attività della società, considerato il concreto interesse a raggiungere il pubblico locale, e che non fosse provato alcun accordo restitutorio con la contribuente. L'Ufficio è stato condannato a rifondere le spese del grado d'appello, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Principio fiscale dell'inerenza dei costi

    Le spese di sponsorizzazione sono ammissibili previa dimostrazione del requisito dell'inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all'oggetto sociale, ma soprattutto nell'allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità.

    La deducibilità della sponsorizzazione richiede un collegamento concreto, anche prospettico, con l'attività d'impresa. Non è necessario dimostrare un risultato commerciale immediato o direttamente misurabile, ma il contribuente deve illustrare la potenziale utilità promozionale dell'investimento e la sua congruità.

  • Principio di economicità delle spese d'impresa

    La pubblicità da tempo non svolge più un ruolo puramente informativo limitato alla notizia dell'esistenza di un prodotto.

    Una spesa pubblicitaria può essere economicamente giustificata anche quando mira a creare o consolidare preventivamente l'interesse dei consumatori verso beni o servizi futuri. L'assenza di un profitto immediato o di una redditività facilmente quantificabile non rende automaticamente indeducibile il costo.

  • Onere della prova dell'accordo restitutorio e dell'elusività

    Anche la circostanza che il presidente della società sportiva avesse riscosso dal conto della società un importo pari all'80% della somma versata non avrebbe certo significato - in assenza di prova - che lo avesse fatto per restituirlo al dante causa.

    La mera riscossione o movimentazione di somme da parte del soggetto sponsorizzato, insieme a dichiarazioni generiche riferite alla prassi verso altri sponsor, non prova di per sé che la specifica contribuente abbia ricevuto restituzioni o partecipato a un meccanismo elusivo. L'Amministrazione deve fornire elementi specifici e riferibili al singolo rapporto.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione possono essere deducibili quando il contribuente dimostra un collegamento concreto o potenziale con la propria attività, anche se il ritorno economico non è immediato né facilmente misurabile.
  • L'inerenza non coincide con la produzione di ricavi nel breve periodo: è sufficiente una ragionevole utilità promozionale, purché coerente con l'oggetto sociale, il mercato di riferimento e il pubblico raggiunto.
  • Per contestare una sponsorizzazione come operazione fittizia o elusiva non bastano sospetti, prassi generiche o la scarsa redditività dell'iniziativa; occorrono prove specifiche della mancata esecuzione della pubblicità o della restituzione delle somme al singolo sponsor.
  • È opportuno conservare contratto, fatture, prove dei pagamenti, fotografie o altri riscontri dell'esposizione pubblicitaria, materiali promozionali e una documentazione che spieghi il collegamento tra il pubblico raggiunto e l'attività dell'impresa.
  • La congruità della spesa e la sua coerenza con l'attività restano elementi rilevanti: una sponsorizzazione sproporzionata o priva di qualsiasi plausibile utilità commerciale può essere contestata anche se formalmente documentata.

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