Sentenza del 23/11/2015 n. 371 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Dogana - Avviso di accertamento - Giuochi e Lotterie, anno 2009 - Pretesa illegittimità dell'atto impositivo - Sussiste illegittimità - Compensazione spese per peculiarità della questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2009, oltre alle sanzioni. Ha sostenuto di non essere il soggetto passivo dell'imposta in quanto la raccolta delle scommesse era svolta in Italia tramite un centro di trasmissione dati (CTD) o provider service, che si limitava a elaborare, trasmettere e ricevere dati e somme per conto della società estera, senza gestire direttamente il contratto di scommessa. Sono stati inoltre dedotti vizi di notifica e motivazione dell'atto, il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, il contrasto della disciplina con il diritto dell'Unione europea, l'illegittimità costituzionale della normativa e l'illegittimità o sproporzione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e dichiarato nullo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'attività del CTD italiano fosse meramente materiale e di supporto, mentre l'attività gestoria della scommessa facesse capo esclusivamente alla società estera e si perfezionasse presso quest'ultima. Pertanto, il CTD non era soggetto passivo dell'imposta e non sussisteva neppure l'obbligazione solidale contestata dall'Agenzia nei confronti della società estera. Le eccezioni preliminari relative alla nullità per vizi di notifica sono state ritenute infondate. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della normativa e la peculiarità della questione.
Norme richiamate
Art. 3 del d.lgs. 23 settembre 1998, n. 504
La norma individua i soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Nel caso esaminato è stata interpretata nel senso che l'obbligo grava sul soggetto che gestisce effettivamente le scommesse, non sul mero intermediario tecnico o centro di trasmissione dati.
Art. 1, comma 66, lettera b), della legge di stabilità 2011
La disposizione è stata richiamata per chiarire che sono soggetti all'imposta anche coloro che gestiscono concorsi pronostici e scommesse senza concessione. La sentenza ha escluso che tale previsione possa estendersi automaticamente al soggetto che svolge soltanto attività materiale di trasmissione e ricezione dei dati.
Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
È stata invocata in relazione al termine di sessanta giorni e ai principi di correttezza, trasparenza e tutela del contribuente nei procedimenti di accertamento. Tali profili non risultano decisivi per l'accoglimento, poiché la decisione si fonda principalmente sull'assenza della soggettività passiva.
Art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997
È stato richiamato per sostenere l'esclusione della responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza o di altre cause di non punibilità. La sentenza ha annullato l'atto per difetto del presupposto soggettivo dell'imposta, senza rendere centrale l'esame autonomo delle sanzioni.
Art. 10 della legge n. 212/2000
È stato richiamato a sostegno dell'affidamento e della buona fede del contribuente, in relazione alla contestazione delle sanzioni.
Art. 410 della direttiva 2006/112/CE
La ricorrente ne ha invocato il contrasto con la disciplina nazionale dell'imposta unica. Dal testo riportato non emerge che il giudice abbia deciso il ricorso sulla base di tale questione.
Art. 3 della Costituzione
È stato indicato quale parametro per una questione incidentale di legittimità costituzionale della disciplina dell'imposta, sotto il profilo dell'uguaglianza. Dal testo non risulta che la questione sia stata accolta o rimessa alla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Per determinare il soggetto passivo di un'imposta sulle scommesse occorre individuare chi esercita effettivamente l'attività gestoria e assume il rischio economico e giuridico dell'operazione.
- Un centro di trasmissione dati o intermediario tecnico non è automaticamente soggetto all'imposta né obbligato in solido se svolge soltanto attività materiale di elaborazione, trasmissione e ricezione di dati e somme per conto di un operatore estero.
- La mera presenza fisica in Italia del punto di raccolta non è sufficiente, da sola, a dimostrare che il gestore effettivo della scommessa sia il soggetto italiano.
- La distinzione tra attività tecnica di supporto e attività di gestione deve essere valutata concretamente, considerando chi conclude il contratto, chi determina le condizioni della scommessa, chi incassa e chi sopporta il rischio economico.
- Quando manca il presupposto soggettivo dell'imposta, vengono meno anche le pretese sanzionatorie e gli eventuali obblighi solidali fondati sulla medesima imposta.
- In presenza di una disciplina complessa e di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese anche quando il ricorso del contribuente viene accolto.
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