Cassazione Penale, Ordinanza n. 34523/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del 13 febbraio 2026 della Corte di appello di L’Aquila, che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado dichiarando prescritto il reato di cui all’art. 651 c.p. e confermando la responsabilità per furto aggravato di energia elettrica. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla propria responsabilità. Con il secondo ha contestato la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose. Con il terzo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi ripetitivi delle censure già esaminate in appello e, quanto al primo, diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché reiterava censure d’appello già vagliate con motivazione logica e sollecitava una rilettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Anche il secondo è stato giudicato inammissibile perché ripetitivo e comunque manifestamente infondato: l’apertura della calotta e il distacco dei fili del contatore integravano la violenza sulle cose, secondo il criterio per cui rileva l’intervento sull’oggetto che ne comprometta la funzionalità rendendo necessario un ripristino. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d’appello aveva spiegato l’inidoneità concreta della pena sostitutiva a raggiungere la finalità rieducativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen.
La Corte d’appello aveva dichiarato prescritto il reato di cui all’art. 651 c.p.; la pronuncia di cassazione non rimette in discussione tale statuizione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riproporre le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni con cui il giudice territoriale le ha respinte.
- Il ricorso per cassazione non può sollecitare una nuova lettura degli elementi probatori, riservata al giudice di merito.
- La violenza sulle cose ricorre quando l’impiego di energia fisica provoca rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione della cosa altrui, oppure il distacco di una componente essenziale che ne comprometta la funzionalità e renda necessario un ripristino.
- Il rigetto della richiesta di pena sostitutiva è adeguatamente motivato quando il giudice spiega perché, nel caso concreto, essa non sia idonea a conseguire la finalità rieducativa.
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