Sentenza n. 7989/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - della DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-D337-00238 del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento (di seguito la “Provincia”), avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 -2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione provinciale di individuazione dell'impresa e quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e concertativi presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Provincia Autonoma di Trento che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e quantificava gli importi dovuti per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015-2018. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato, l'accordo e l'intesa adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e i decreti ministeriali recanti le linee guida applicative, nonché gli atti antecedenti, connessi e consequenziali. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere versato, entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, una somma pari al 25% dell'importo posto a suo carico a titolo di payback, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il giudice ha ritenuto decisivo il pagamento integrale della quota agevolata pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti provinciali. Ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, tale versamento estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento degli importi relativi a tali annualità. L'attestazione dell'avvenuto pagamento è stata prodotta direttamente dalla ricorrente, anziché dalle amministrazioni regionali come previsto dalla normativa, ma ciò non ha impedito al Tribunale di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente, non opposta dalle amministrazioni e al disposto normativo richiamato.
Norme richiamate
decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'integrale versamento [...] dell'importo della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti
Il pagamento della quota del 25% entro il termine previsto estingue l'obbligazione di payback per le annualità 2015-2018 e determina la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligazione.
nel caso in cui ravvisi [...] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
La manifesta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere definita con sentenza in forma semplificata mediante sintetico riferimento al fatto o al diritto risolutivo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
Richiamato nel contesto della decisione in forma semplificata e della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il versamento integrale, entro il termine normativamente previsto, della quota agevolata pari al 25% degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento relativo a quelle annualità.
- Quando, nel corso del giudizio, un fatto sopravvenuto estingue l'obbligazione sostanziale oggetto della controversia e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, viene meno l'interesse attuale alla decisione di merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La manifesta improcedibilità del ricorso può essere definita con sentenza in forma semplificata, mediante una motivazione sintetica incentrata sul fatto o sulla norma decisiva.
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