Cassazione Penale, Ordinanza n. 28073/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la richiesta sull'attenuante di rapina di lieve entità fosse stata proposta tardivamente solo in cassazione e non potesse essere introdotta per la prima volta in questa sede.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20 novembre 2024. L'unico motivo riguardava la richiesta di applicazione della circostanza attenuante "pretoria" della rapina di lieve entità, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte di cassazione ha rilevato che tale questione non era stata dedotta nei motivi di appello né nelle conclusioni depositate per l'udienza di discussione, sicché il motivo era proposto per la prima volta in cassazione e risultava tardivo e inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., per violazione della catena devolutiva.
Norme richiamate
"non può essere introdotto per la prima volta in questa sede"
Il motivo di ricorso che introduce per la prima volta in cassazione una questione non dedotta nei precedenti gradi di giudizio è tardivo e inammissibile, in quanto viola la catena devolutiva.
sent. Corte costituzionale n. 86 del 2024
"circostanza attenuante 'pretoria' della rapina di lieve entità"
La pronuncia costituzionale viene richiamata come fonte della novità normativa/giurisprudenziale invocata dal ricorrente, ma la sua applicazione avrebbe dovuto essere richiesta tempestivamente nei gradi di merito.
Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01
"conseguente tardività della istanza odierna"
Il precedente è richiamato per affermare che una questione sopravvenuta deve essere fatta valere con un motivo tempestivo, non per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni o motivi nuovi che non risultino devoluti nei gradi di merito, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.
- La sopravvenienza di una novità giurisprudenziale o costituzionale non esonera la parte dall'onere di dedurla tempestivamente con i mezzi processuali disponibili prima della decisione impugnata.
- La violazione della catena devolutiva determina l'inammissibilità del motivo che mira a far valere per la prima volta in cassazione un'attenuante o altra questione di merito non prospettata nei precedenti atti difensivi.
Come è indicizzato
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