Cassazione Penale, Ordinanza n. 41168/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/02/2025. L'unico motivo deduceva, per entrambi, il vizio di motivazione in tutte le sue forme con riferimento ai capi di imputazione 3), 6) e 8), quest'ultimo in particolare per una delle ricorrenti. La doglianza, secondo la Corte, era però meramente reiterativa di censure già prospettate in appello e puntualmente disattese. Inoltre, il ricorso contestava una motivazione ritenuta immune da vizi logici e sorretta da richiami giurisprudenziali, in particolare in tema di prova della responsabilità tramite individuazione fotografica delle persone offese e di utilizzabilità delle dichiarazioni nei casi di cui all'art. 512 c.p.p., in presenza di garanzie procedimentali non contestate dalla difesa. La parte civile aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, ha escluso la liquidazione delle spese in suo favore, rilevando che non aveva fornito alcun contributo difensivo sostanziale, essendosi limitata a chiedere l'inammissibilità del ricorso e la vittoria di spese senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione.
Norme richiamate
Le dichiarazioni sono richiamate come utilizzabili nei casi previsti dalla norma, in presenza di garanzie procedimentali non contestate dalla difesa.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a reiterare censure già dedotte in appello e già puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la motivazione della decisione di merito sia logicamente coerente e sorretta da pertinenti richiami giurisprudenziali, specie se il ricorrente si limiti a una critica assertiva e non dimostri specifici travisamenti o illogicità manifeste.
- La prova della responsabilità può essere valorizzata anche sulla base di un'individuazione fotografica delle persone offese, se la motivazione di merito ne spiega adeguatamente l'affidabilità.
- Le dichiarazioni possono essere utilizzate nei casi previsti dall'art. 512 c.p.p. quando risultino rispettate le garanzie procedimentali previste dalla disciplina e tali garanzie non siano specificamente contestate.
- La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese se si limita a chiedere l'inammissibilità del ricorso senza apportare un'effettiva attività di contrasto dei motivi impugnatori.
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