Ordinanza n. 2869/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 564 del 9 aprile 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto il ricorso contro gli atti relativi alla tempistica di attuazione delle misure di sicurezza imposte dal Comitato tecnico regionale e la successiva diffida a produrre un nuovo Rapporto di Sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore industriale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 564 del 9 aprile 2026 e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 17 d.lgs. 105/2015 agli impianti di interesse strategico nazionale, in particolare la distinzione tra carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, che consentono al Comitato tecnico regionale di imporre misure cautelative e assegnare un termine fino a quarantotto mesi per la trasmissione definitiva del Rapporto di Sicurezza, e la diversa ipotesi di rischio grave e imminente. Dopo la sentenza di primo grado, l'amministrazione ha notificato una diffida dell'8 maggio 2026, richiamando l'affermazione del TAR circa la sussistenza di un rischio grave e imminente e intimando al gestore di produrre un nuovo Rapporto di Sicurezza entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lett. c), d.lgs. 105/2015. La società ha dedotto, ai fini cautelari, che tale presupposto non risultava dimostrato e che potevano essere adottate misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 105/2015.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo, con la valutazione sommaria propria della fase cautelare, che dagli atti del 3 giugno e del 24 luglio 2025, con cui era stata effettuata la valutazione del Rapporto di Sicurezza, non emergesse la prova di un rischio grave e imminente. Ha quindi ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché durante il giudizio d'appello avrebbe potuto concretizzarsi il pregiudizio derivante dall'adozione di misure sanzionatorie ex art. 28 d.lgs. 105/2015 fondate su un presupposto, allo stato, non riscontrabile. Sono state sospese l'esecutività della sentenza di primo grado e degli atti impugnati, ma soltanto con riguardo alla tempistica imposta per l'attuazione delle misure di sicurezza individuate dal Comitato tecnico regionale. È rimasto fermo l'obbligo della società di dare la più sollecita attuazione possibile alle misure di sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.
per gli impianti di interesse strategico nazionale
Quando dalla valutazione del Rapporto di Sicurezza emergono carenze non produttive di un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale può imporre misure di salvaguardia e assegnare un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione definitiva del rapporto; la limitazione o il divieto di esercizio presuppongono, decorso tale termine, misure del gestore nettamente insufficienti e devono riferirsi specificamente all'impianto, deposito, attrezzatura o infrastruttura interessati dalla carenza.
art. 15, comma 8, lett. c), d.lgs. 105/2015
di produrre con ogni sollecitudine e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, il nuovo Rapporto di Sicurezza
È la disposizione richiamata dall'amministrazione quale base della diffida alla produzione di un nuovo Rapporto di Sicurezza.
Prevede le misure sanzionatorie prospettate dall'amministrazione; il giudice ne ha rilevato, in via cautelare, il possibile fondamento su un presupposto non adeguatamente riscontrato.
Massime di principio
- Per gli impianti di interesse strategico nazionale, l'applicazione del regime cautelativo fondato su carenze del Rapporto di Sicurezza richiede di distinguere tra carenze non accompagnate da un rischio grave e imminente e situazioni in cui tale rischio sia effettivamente dimostrato.
- In sede cautelare, la sospensione degli atti può essere limitata alla tempistica di attuazione delle misure di sicurezza, lasciando fermo l'obbligo sostanziale del gestore di attuare tali misure con la massima sollecitudine.
- La prospettazione di sanzioni amministrative fondate su un presupposto di rischio grave e imminente non adeguatamente riscontrato negli atti istruttori può integrare un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione dell'esecutività degli atti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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