Cassazione Civile, Sentenza n. 31712/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori avevano chiesto il riconoscimento di una maggiorazione del 30% della retribuzione giornaliera per il lavoro prestato di domenica a titolo di indennità per la maggiore penosità; la società ricorrente impugnava la sentenza di merito che aveva riconosciuto tale maggiorazione sostenendo (1) che la contrattazione collettiva prevedeva la possibilità di compensare la penosità mediante il differimento del riposo o altri vantaggi contrattuali (volontà collettiva prevalente) e (2) che le maggiorazioni devono essere calcolate esclusivamente sulla paga base prevista dal CCNL. La questione centrale era quindi se il lavoro domenicale dei turnisti possa essere compensato esclusivamente con il differimento del riposo o altri benefici collettivi oppure se, in mancanza di riscontro contrattuale specifico, spetti comunque un "quid pluris" risarcitorio (anche non necessariamente economico) determinabile dal giudice; e, in subordine, la correttezza della liquidazione equitativa operata dalla Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ROMEO GESTIONI S.P.A. confermando la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riconosciuto la maggiorazione del 30% per le giornate lavorative domenicali ai singoli lavoratori. La Corte ha ritenuto infondata la censura circa la preminenza della volontà collettiva sul differimento del riposo, osservando che la mera traslazione del giorno di riposo non costituisce un quid pluris idoneo a compensare la specifica penosità del lavoro domenicale; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche se il riposo settimanale viene differito, il lavoro prestato la domenica deve essere compensato con un quid pluris se la contrattazione collettiva non prevede espressamente una maggiorazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione equitativa dei danni operata dalla Corte territoriale, salvo vizio di motivazione, e ha ritenuto che tale motivazione non mancasse o fosse macroscopicamente irragionevole. Il ricorrente è dunque condannato alle spese di giudizio (importo liquidato in sentenza) e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamati nell'ambito della valutazione della rilevanza della volontà collettiva e dell'interpretazione delle norme contrattuali: la Corte ha ritenuto che l'analisi del contenuto contrattuale fosse stata adeguatamente compiuta dalla Corte d'appello e che la mera differenziazione del giorno di riposo non costituisce automaticamente una compensazione del lavoro domenicale
art. 30 CCNL Multiservizi
Invocato dalla ricorrente come fonte della disciplina contrattuale sul riposo/compensazioni; la Corte ha valutato che il contratto collettivo non escludeva per principio il riconoscimento di un quid pluris e che la previsione contrattuale non era tale da impedire la liquidazione giudiziale del ristoro
art. 40 CCNL Multiservizi
Riferimento al regime contrattuale applicabile al rapporto; la Corte territoriale ha esaminato la disciplina collettiva e ritenuto che non bastasse il mero differimento del riposo per eliminare il diritto al ristoro per lavoro domenicale
art. 38 CCNL Multiservizi
Richiamato nel secondo motivo dalla ricorrente per sostenere che le maggiorazioni vadano calcolate sulla sola paga base; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione equitativa della Corte d'Appello non fosse viziata da insufficiente motivazione
art. 36 Cost.
Riferimento costituzionale al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente: utilizzato a supporto dell'argomento secondo cui la compensazione del lavoro domenicale rientra nella tutela della giusta retribuzione
Richiamato perché attiene ai poteri e limiti del datore di lavoro nelle modifiche dell'organizzazione del lavoro; la Corte ha implicitamente escluso che l'organizzazione del lavoro (es. differimento del riposo) possa, di per sé, eliminare l'obbligo di compensazione per la penosità della domenica
Norma che attribuisce al giudice il potere di liquidare in via equitativa: la Corte ha confermato che la liquidazione equitativa compiuta dalla Corte d'appello rientra nella discrezionalità del giudice e può essere sindacata in Cassazione solo per vizi di motivazione
Richiamato in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa; la Corte ha ricordato che la valutazione equitativa è soggetta a sindacato di legittimità limitato al vizio motivazionale
Richiamato come fondamento del potere discrezionale del giudice nell'esercizio del giudizio di equità integrativa/correttiva, che legittima la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma procedurale citata per attestare l'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte della ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo
Massime di principio
- Il lavoro prestato nella giornata di domenica richiede, anche se il riposo settimanale è differito, il riconoscimento di un "quid pluris" a compensazione della particolare penosità: la mera traslazione del giorno di riposo non è di per sé sufficiente a eliminare tale diritto.
- Se la contrattazione collettiva non prevede espressamente una maggiorazione per lavoro domenicale, il giudice può determinare e liquidare un indennizzo (anche non strettamente economico), salvo applicazione della disciplina collettiva più favorevole al lavoratore.
- Le clausole contrattuali che prevedono compensazioni diverse dal supplemento salariale (es. vantaggi normativi o riposi a scalare) devono essere interpretate nel loro contenuto reale: occorre verificare se tali misure costituiscano un effettivo quid pluris e non una mera formalità.
- Le contestazioni sull'entità della liquidazione equitativa sono sindacabili in Cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione; la discrezionalità del giudice del merito nella quantificazione è ampia, salvo assenza totale di motivazione o macroscopica irragionevolezza.
- In situazioni analoghe è importante documentare gli elementi fattuali che mostrano la penosità e il sacrificio (es. coincidenza di retribuzione oraria con i non-turnisti, medesimo numero di giorni di riposo), perché questi elementi rafforzano la pretesa risarcitoria anche in assenza di una specifica maggiorazione contrattuale.
- Prima di contestare un diritto alla maggiorazione per lavoro festivo, il datore di lavoro dovrebbe valutare attentamente la formulazione del CCNL applicabile: se la norma contrattuale è ambigua o non esclude espressamente il quid pluris, il rischio di soccombenza giudiziale è elevato.
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