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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31711/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia in tema di lavoro domenicale: il lavoratore chiedeva un quid pluris per le ore lavorate alla domenica (maggiore penosità) e l'incidenza delle maggiorazioni (lavoro notturno, festivo, domenicale, ex festività) sul calcolo di ferie, festività, malattia, 13ª e 14ª mensilità e TFR. La Corte d'Appello aveva liquidato equitativamente una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria per le ore domenicali e aveva riconosciuto la computabilità delle maggiorazioni sul TFR e sulle mensilità supplementari. Romeo Gestioni ha impugnato la decisione in Cassazione con vari motivi (onere della prova, non occasionalità delle maggiorazioni, corretta applicazione delle norme contrattuali e codicistiche).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Romeo Gestioni e confermato la sentenza della Corte d'Appello: è stato confermato il diritto del lavoratore a un indennizzo equitativo per lavoro domenicale (liquidato in misura pari al 30% della retribuzione globale oraria per le ore domenicali, per complessivi € 2.697,46) e il diritto all'incidenza delle maggiorazioni da lavoro notturno su ferie, festività, malattia, 13ª e 14ª e TFR per il periodo indicato (con pagamento di € 7.689,39 per tale voce). Sono state inoltre confermate le differenze retributive dovute a titolo di incidenze sulle mensilità supplementari e sul TFR per le maggiorazioni corrisposte in modo ricorrente. Il ricorso è stato ritenuto infondato o inammissibile nei vari profili (in particolare, la Cassazione ha ritenuto legittima la quantificazione equitativa e non censurabile in sede di legittimità la valutazione di fatto sulla non occasionalità delle maggiorazioni). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 38 CCNL Servizi di Pulizie e Servizi Integrati Multiservizi

    La Corte ha ritenuto applicabile la normativa contrattuale che disciplina l'indennità da lavoro notturno; ha riconosciuto l'incidenza dell'indennità su ferie, festività, malattia, 13ª, 14ª e TFR per il periodo in cui l'indennità non era ancora riconosciuta dalla datrice di lavoro, in presenza di adibizione continuativa al lavoro notturno.

  • Art. 55 CCNL Multiservizi

    Richiamato quale norma che dispone la computabilità al TFR delle maggiorazioni retributive quando queste siano di carattere non occasionale; la Corte ha usato tale riferimento per giustificare l'inclusione delle maggiorazioni ricorrenti nel calcolo del TFR.

  • Artt. 18, 20 e 21 CCNL Multiservizi

    Riferiti come norme rilevanti ai fini del calcolo delle mensilità supplementari: la Corte ha ritenuto che le maggiorazioni corrisposte in modo ricorrente incidono anche sulle mensilità supplementari in base a tali disposizioni contrattuali.

  • Art. 2120 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla determinazione delle competenze retributive; la Corte ha comunque confermato che, posto il carattere non occasionale delle maggiorazioni, esse devono essere computate secondo le regole contrattuali e codicistiche vigenti.

  • Artt. 1226 e 2697 c.c.

    Artticoli richiamati in tema di onere della prova e proposizione della domanda di danno; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento del quid pluris per lavoro domenicale possa fondarsi anche sulla presunzione per massima d'esperienza della maggiore penosità, senza necessità di allegazioni analitiche del danno quando il disagio è pacifico.

  • Art. 360 c.p.c. (rif. motivi di cassazione)

    Norma procedurale che definisce i motivi di cassazione; utilizzata per inquadrare i vari motivi di impugnazione avanzati dalla ricorrente. La Corte ha escluso la fondatezza dei motivi o la loro ammissibilità quando implicavano una rivalutazione di fatto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. nn. 21626/2013, 24682/2013, 12318/2011, 2610/2008)

    La Corte si è richiamata a precedenti orientamenti secondo cui il lavoro prestato di domenica, anche se il riposo è differito, dà diritto a un quid pluris per la particolare penosità e che il giudice può liquidarlo in via equitativa se non previsto dalla contrattazione collettiva.

Massime di principio

  • Il lavoro domenicale dà diritto a un 'quid pluris' per la maggiore penosità anche se il riposo settimanale è spostato in altro giorno; se la contrattazione non prevede una misura, il giudice può liquidare un indennizzo equitativo.
  • La presunzione basata sulla massima d'esperienza sociale (maggiore penosità del lavoro domenicale) può giustificare il riconoscimento dell'indennizzo anche in assenza di allegazioni analitiche del danno, salvo che non emergano elementi che richiedano una liquidazione maggiore o minore.
  • Le maggiorazioni retributive (notturne, domenicali, festive, ex festività) che risultino corrisposte in modo ricorrente e non occasionale devono essere computate nel TFR e nelle mensilità supplementari ai fini del loro calcolo.
  • Le questioni di fatto (es. la non occasionalità delle maggiorazioni, la concreta entità del disagio) decise dalla Corte d'Appello sono in linea di massima non sindacabili in Cassazione; chi impugna deve quindi articolare censure di diritto e non semplici critiche di merito.
  • Per difendersi efficacemente, il datore di lavoro dovrebbe documentare la natura occasionale delle maggiorazioni o la presenza di disciplina contrattuale più favorevole che escluda l'incidenza sui ratei e sul TFR; il lavoratore dovrebbe conservare cedolini e documentazione che provino la regolarità e la ricorrenza delle maggiorazioni.
  • La quantificazione percentuale del quid pluris (es. 30%) è discrezionale e può essere ritenuta congrua dal giudice in relazione alla specifica gravosità del lavoro e agli elementi di prova prodotti.

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