Cassazione Penale, Sentenza n. 18267/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva rifiutato di dichiarare la perdita di efficacia della custodia cautelare per decorso del termine di fase. La questione centrale era se il decreto che disponeva il giudizio, poi dichiarato nullo a causa di ricusazione del giudice che lo aveva emesso, fosse idoneo a determinare il passaggio di fase (dalle indagini preliminari al dibattimento) e quindi la sospensione/nuova decorrenza dei termini della custodia cautelare ai sensi degli artt. 302-304 e 303 c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della decorrenza dei termini di custodia cautelare, rileva l'esistenza storico-giuridica dell'atto che determina il passaggio di fase (il decreto che dispone il giudizio), anche se successivamente invalido o nullo per ricusazione del giudice. Pertanto il decreto emesso il 03/12/2020 aveva storicamente aperto la fase dibattimentale e interrotto la decorrenza del termine di fase precedente; dopo la declaratoria di nullità e il regresso alla fase delle indagini preliminari i termini di quest'ultima decorrono "di nuovo" ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p. Alla data della declaratoria di nullità non risultavano decorse né i termini relativi alla fase dibattimentale instaurata né il limite complessivo di cui all'art. 304, comma 6; quindi non è venuta meno l'efficacia della custodia cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616, comma 1 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
"per altra causa" ... "relativamente a ciascuno stato o grado del procedimento"
Stabilisce che se il procedimento regredisce per altra causa a una fase o grado diversi, i termini di custodia cautelare di quella fase decorrono di nuovo dalla data del provvedimento che dispone il regresso; la Corte interpreta questa norma come applicabile anche quando il provvedimento che aveva disposto il passaggio di fase è stato successivamente annullato, purché esso sia stato emesso (esistenza storico-giuridica).
art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma che prevede la nullità assoluta del decreto del giudice che non aveva il potere giurisdizionale; la Corte ha rilevato che la nullità non equivale all'inesistenza dell'atto ai fini del cambiamento di fase processuale.
art. 302, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, quando per effetto di una pronuncia il procedimento regredisce a una fase anteriore, i termini di quella fase ripartono dalla data della pronuncia che ha determinato il regresso.
art. 185, comma 3, cod. proc. pen.
Dispositivo che disciplina gli effetti del rinvio in caso di annullamento e regresso del procedimento: qui è stato richiamato per spiegare il ritorno alla fase delle indagini preliminari a seguito della declaratoria di nullità.
art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Riferimento al termine massimo complessivo della custodia cautelare; la Corte ha verificato che tale limite non risultava superato alla data del regresso e quindi non era intervenuta la perdita della misura per superamento del termine massimo.
art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata in precedenti decisioni: l'esercizio di attività investigative da parte dello stesso magistrato può creare incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare; ciò ha portato alla ricusazione del giudice e all'annullamento del decreto impugnato in sede precedente.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte lo ha applicato per addebitare le spese a Ierullo.
Massime di principio
- La distinzione tra inesistenza dell'atto e sua invalidità è cruciale: per la decorrenza dei termini di custodia cautelare rileva l'esistenza storico-giuridica dell'atto (cioè che l'atto sia stato effettivamente emesso), non la sua validità definitiva.
- Un decreto di rinvio a giudizio emesso e successivamente annullato per nullità (es. per ricusazione del giudice) interrompe la decorrenza dei termini della fase precedente e, in caso di regresso, i termini della fase alla quale si regredisce ricominciano a decorrere dalla data della pronuncia di regresso (art. 303, comma 2 e art. 302, comma 2).
- La misura cautelare non cessa automaticamente se, anche se il provvedimento che ha aperto la fase successiva viene poi annullato, alla data dell'annullamento non risultano ancora decorso i termini relativi alla fase instaurata né il termine massimo complessivo (art. 304, comma 6).
- Per ottenere la cessazione della custodia cautelare per superamento dei termini occorre dimostrare che non siano stati emessi gli atti che determinano il passaggio di fase entro i termini di fase; l'impugnazione dell'atto per nullità non produce retroattivamente l'annullamento degli effetti di cambiamento di fase già prodotti dall'atto stesso.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare scrupolosamente le date: data di esecuzione della misura, data di emissione del decreto che dispone il giudizio, data della pronuncia di annullamento/nullità e termini di fase previsti dagli artt. 303 e 304 per calcolare correttamente la possibile perdita di efficacia della custodia cautelare.
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