Cassazione Penale, Ordinanza n. 10610/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo all'esclusione della recidiva. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al rigetto, da parte della Corte d'appello, della richiesta di esclusione della recidiva. Il ricorrente contestava la valutazione della pericolosità e la sussistenza dei presupposti per ritenere la recidiva, sostenendo implicitamente che il giudice di merito non avesse fatto corretta applicazione dei criteri legali di apprezzamento. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi e specifici precedenti penali e la pericolosità desunta dalla commissione del reato per cui si procedeva. La Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché il giudice di merito aveva effettuato una valutazione in concreto, conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p., del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e avesse inciso come fattore criminogeno nella commissione del reato sub iudice.
Norme richiamate
La valutazione sulla recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando i criteri di commisurazione della pena e il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, per verificare la perdurante inclinazione a delinquere e l'eventuale efficacia criminogena della pregressa condotta.
Massime di principio
- La esclusione o l'applicazione della recidiva non può essere decisa in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto e dell'arco temporale dei precedenti, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra i precedenti penali e il reato oggetto del processo.
- Ai fini della recidiva il giudice deve verificare, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., se la pregressa condotta criminosa sia indice di una perdurante inclinazione al delitto e abbia svolto un ruolo criminogeno nella commissione del reato attuale.
- Quando il giudice di merito motiva richiamando specifici precedenti e la pericolosità desumibile dalla condotta, la censura di violazione di legge o difetto di motivazione sul diniego di esclusione della recidiva è manifestamente infondata.
- Il ricorso avverso il diniego di esclusione della recidiva è inammissibile se non si confronta con la valutazione concreta svolta dal giudice di merito e si risolve in una critica astratta o meramente assertiva.
Come è indicizzato
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