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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1868 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Produzione documenti nuovi in appello - Ammissibilità - Compensazione delle spese per la produzione documentale tardiva - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’ammissibilità della produzione di documenti per la prima volta nel giudizio tributario d’appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992, e la possibilità che la produzione documentale tardiva giustifichi la compensazione delle spese. Il testo non identifica le parti, l’atto impugnato, gli importi o i motivi specifici di ricorso.

La decisione

Il principio riportato è che la produzione in appello di documenti non prodotti in primo grado è ammissibile. La relativa tardività può tuttavia legittimare la compensazione delle spese del giudizio. Non sono indicati il giudice e il grado della decisione concreta, l’esito del ricorso sulle spese né le statuizioni finali. È inoltre riferito che la Corte costituzionale, con sentenza n. 199/2017, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di consentire tale produzione in appello.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La previsione che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile.

    La norma consente di produrre documenti per la prima volta nel giudizio tributario d’appello anche se la produzione era rimasta preclusa in primo grado. Tale facoltà è un temperamento legislativo al sistema delle preclusioni probatorie e non è, di per sé, irragionevole; la tardività può però incidere sulla regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione di un documento in primo grado non comporta automaticamente l’impossibilità di produrlo in appello: l’art. 58, comma 2, ammette la produzione documentale nel secondo grado.
  • L’ammissibilità del documento in appello non esclude conseguenze sulle spese: la tardiva produzione può essere valutata dal giudice e giustificare la loro compensazione.
  • La sola possibilità di produrre prove in appello non è stata ritenuta irragionevole dalla Corte costituzionale, poiché costituisce una scelta discrezionale del legislatore.

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