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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21853/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impositivo e della conseguente venuta meno dell'interesse in contrasto tra le parti, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, ritenendo che l'autotutela fosse intervenuta a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale sopravvenuta nel corso della causa.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ente impositore aveva notificato al titolare di una ditta individuale esercenti attività di ricevitoria di scommesse, per conto di una società operante senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli contestava il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, irrogando anche una sanzione amministrativa. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso solo quanto alle sanzioni; poi aveva proposto appello, rigettato dalla CTR del Lazio. In cassazione il ricorrente aveva proposto sei motivi, ma prima della decisione entrambe le parti avevano depositato memoria chiedendo concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perché l'Ufficio, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale intervenuta in corso di causa, aveva annullato in autotutela la pretesa fiscale limitatamente alla posizione del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo come base per il deposito delle memorie in vista della decisione in camera di consiglio.

  • Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018

    indicata come la pronuncia che ha determinato l'intervento in autotutela dell'Amministrazione sulla pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato limitatamente alla posizione della parte ricorrente, viene meno la materia del contendere e la Corte deve dichiarare la cessazione del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché la decisione di merito non è più idonea a regolare il rapporto controverso tra le parti.
  • Se l'annullamento in autotutela è conseguenza di una sopravvenienza giurisprudenziale o costituzionale intervenuta in corso di causa, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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