Cassazione Civile, Ordinanza n. 21853/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impositivo e della conseguente venuta meno dell'interesse in contrasto tra le parti, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, ritenendo che l'autotutela fosse intervenuta a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale sopravvenuta nel corso della causa.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ente impositore aveva notificato al titolare di una ditta individuale esercenti attività di ricevitoria di scommesse, per conto di una società operante senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli contestava il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, irrogando anche una sanzione amministrativa. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso solo quanto alle sanzioni; poi aveva proposto appello, rigettato dalla CTR del Lazio. In cassazione il ricorrente aveva proposto sei motivi, ma prima della decisione entrambe le parti avevano depositato memoria chiedendo concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perché l'Ufficio, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale intervenuta in corso di causa, aveva annullato in autotutela la pretesa fiscale limitatamente alla posizione del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato solo come base per il deposito delle memorie in vista della decisione in camera di consiglio.
Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018
indicata come la pronuncia che ha determinato l'intervento in autotutela dell'Amministrazione sulla pretesa fiscale.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato limitatamente alla posizione della parte ricorrente, viene meno la materia del contendere e la Corte deve dichiarare la cessazione del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché la decisione di merito non è più idonea a regolare il rapporto controverso tra le parti.
- Se l'annullamento in autotutela è conseguenza di una sopravvenienza giurisprudenziale o costituzionale intervenuta in corso di causa, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21842/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →