Cassazione Civile, Sentenza n. 17956/2020 del 27/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo: i ricorrenti erano stati condannati al risarcimento dei danni per non aver trasferito un immobile oggetto di un contratto preliminare, avendolo venduto a terzi e rendendo così ineseguibile la sentenza che li obbligava al trasferimento. I motivi di cassazione denunciavano, tra l'altro, violazioni del principio dispositivo per la ricostruzione del fascicolo cautelare, violazione del ne bis in idem/actio iudicati per domande ritenute identiche a quelle già svolte in altro giudizio, errata qualificazione del fatto come illecito extracontrattuale invece che contrattuale, onere della prova, omessa istruzione probatoria e, soprattutto, errata quantificazione del danno per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi (ossia le censure relative alla identità delle domande/ne bis in idem, alla qualificazione come illecito e all'utilizzo/ricostruzione del fascicolo cautelare), confermando che le domande erano diverse per petitum e causa petendi e che la ricostruzione documentale era stata autorizzata in ragione della mancanza non volontaria degli atti. Tuttavia la Corte ha accolto (in parte) il motivo relativo all'errata quantificazione del danno: ha cassato la parte della sentenza di merito che aveva determinato il danno senza rispettare il principio secondo cui il risarcimento per la mancata stipulazione del contratto definitivo deve corrispondere alla differenza tra il valore commerciale del bene al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo e il prezzo pattuito. Ne consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame conforme ai criteri indicati dalla Corte (verifica del valore di mercato e del carattere realmente rappresentato dal prezzo di vendita a terzi, con eventuale accertamento tecnico ove necessario).
Norme richiamate
Il giudice è tenuto, se mancano nel fascicolo d'ufficio documenti prodotti in fascicolo di parte, a disporre ricerche in cancelleria e, se necessario, ad autorizzare la ricostruzione del contenuto degli atti qualora la mancanza non sia volontaria della parte
Riferimento alla funzione delle sentenze costitutive/dichiarative in rapporto agli obblighi nascenti dai contratti preliminari: la Corte osserva che l'accertamento giudiziale può confermare la ragione giuridica dell'obbligo contrattuale anche se la sentenza non è ancora irrevocabile
Richiamata nella discussione sulla qualificazione del fatto come illecito; la Corte conclude però che la responsabilità invocata si fonda sulla condotta di disporsi dell'immobile rendendo impossibile l'adempimento previsto dal preliminare, senza che ciò giustifichi rigetto per carenza di titolo contrattuale
Richiamata nella parte relativa al risarcimento per equivalente; la Corte precisa i limiti e i criteri per la determinazione del danno in materia di mancata conclusione del contratto
Richiamata con riferimento all'alternatività tra azione di adempimento e azione di risoluzione: la Corte distingue le domande per natura e petitum e ritiene non sussistente la preclusione per ne bis in idem
Richiamato nella censura sulla sospensione per causa pregiudiziale: la Corte rileva che non sussisteva la necessaria pregiudizialità tra i giudizi perché le domande erano diverse
Rilevante nella discussione sull'onere della prova e sulla regola del principio dispositivo; la Corte conferma l'obbligo del giudice di adottare iniziative istruttorie quando la mancanza di documenti non è imputabile alla parte
Citato in relazione ai limiti dell'actio iudicati e dell'efficacia preclusiva del giudicato; la Corte valuta la causa petendi e il petitum per stabilire l'assenza di identità preclusiva
Richiamato nella discussione sull'onere della prova: la Corte sottolinea le conseguenze della mancata allegazione/impugnazione in ordine ad elementi rilevanti (es. concorso di colpa)
Richiamato in relazione alla censura di omessa pronuncia: la Corte ritiene che il rigetto implicito fosse adeguatamente motivato e che non sia configurabile la nullità invocata
Richiamato nella discussione sul possibile inadempimento/controprestazione; la Corte osserva che tale eccezione non era stata sollevata in primo grado e quindi non poteva essere rilevata d'ufficio in cassazione
art. 1223 c.c. e artt. 1226, 1227, 2056 c.c.
Norme richiamate in ordine ai criteri di determinazione del danno e al risarcimento per equivalente; la Corte richiede che la quantificazione segua il criterio consolidato e che il giudice accerti in fatto il valore di mercato se utilizza il prezzo di vendita a terzi
Norme procedurali invoked per censurare violazioni di legge e nullità della motivazione: la Corte ha valutato i motivi secondo questi parametri, respingendo alcuni e accogliendone uno relativo alla errata applicazione dei criteri di quantificazione del danno
Massime di principio
- Domande tra giudizi diversi vanno confrontate su causa petendi e petitum: se differiscono, non sussiste automaticamente ne bis in idem; il giudice deve valutare identità di soggetto, fatto costitutivo e petitum immediato/mediato
- Se atti prodotti in fascicolo di parte risultano mancanti nel fascicolo d'ufficio e la mancanza non è imputabile alla parte, il giudice deve ordinare ricerche in cancelleria e, se necessario, autorizzare la ricostruzione della documentazione prima di decidere
- La qualificazione della responsabilità (contrattuale vs extracontrattuale) dipende dalla natura del pregiudizio e dalla fonte dell'obbligo: la condotta di chi dispone dell'immobile oggetto di un preliminare, rendendo impossibile l'adempimento, può giustificare il risarcimento anche se l'azione è fondata sui diritti contrattuali
- Per la quantificazione del danno da mancata stipulazione del contratto definitivo (risarcimento per equivalente) il criterio è la differenza tra il valore commerciale del bene al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo e il prezzo pattuito; se si utilizza il prezzo di vendita a terzi come parametro, il giudice deve accertare che tale prezzo corrisponda al valore di mercato e non sia il frutto di una operazione anomala
- Questioni rilevanti non valutate nel primo grado (es. concorso di colpa del danneggiato o eccezioni non proposte) devono essere specificamente dedotte in appello per non restare precluse; il giudice di cassazione non supplisce omissioni non impugnate
- L'eventuale sospensione del processo per causa pregiudiziale (art. 295 c.p.c.) è obbligatoria solo se l'esito dell'altro giudizio incide realmente, in termini logico-giuridici, sulla decisione della causa pendente
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