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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17936/2020 del 27/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano condomini che avevano citato in giudizio la venditrice Edilcad (ora Saia Spa) per danni derivanti da vizi emersi dopo il restauro dell'edificio, chiamando anche in causa l'impresa appaltatrice PDR. In primo grado il Tribunale rigettò le domande per decadenza ex art. 1495 c.c. e ex art. 1669 c.c.; la Corte d'Appello di Genova respinse gli appelli ritenendo inammissibile quello dei ricorrenti e escludendo l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. ai soli restauri. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione sostenendo (i) errore nella qualificazione della domanda e nell'ammissibilità dell'appello per non aver colpito tutte le rationes decidendi; (ii) omesso esame di fatto; (iii) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 1669 c.c. alle ristrutturazioni, alla luce dell'indirizzo delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo (assorbendo il secondo), ritenendo che la Corte d'Appello aveva erroneamente qualificato la domanda e dichiarato inammissibile l'appello: le pretese fondate su art. 1495 c.c. (vizi della cosa venduta) e su art. 1669 c.c. (responsabilità per lavori di costruzione/appalto) sono domande concorrenti e non si escludono a vicenda; inoltre le Sezioni Unite (Cass. n. 7756/17) hanno esteso l'ambito applicativo dell'art. 1669 anche a ristrutturazioni destinate a lunga durata, pertanto la Corte ligure ha errato nell'escluderne in radice l'applicazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Genova, altra sezione, per nuovo esame; regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1495 cod. civ.

    Disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta (azione redibitoria o risarcitoria in sede di vendita). In causa è stata richiamata come una delle possibili basi della domanda contro la venditrice.

  • art. 1669 cod. civ.

    Norma sulla responsabilità dell'appaltatore e del committente per i vizi di costruzione. La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la norma anche alle ristrutturazioni destinate a lunga durata sulla base dell'indirizzo delle Sezioni Unite, pertanto la sua esclusione automatica dalla Corte d'Appello è errata.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio che impone la motivazione della decisione e la corretta qualificazione delle domande: la Corte ha ritenuto che la mancata corretta qualificazione delle domande abbia determinato errore nella valutazione di ammissibilità dell'appello.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Norma richiamata nella censura sulla nullità della motivazione per errata qualificazione della domanda: utilizzata per contestare la insufficiente o errata motivazione della Corte territoriale.

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Motivo di nullità per omesso esame di fatto decisivo. I ricorrenti lo hanno invocato, ma la Cassazione lo ha ritenuto assorbito dall'accoglimento degli altri motivi.

  • Cass. Sezioni Unite, sent. n. 7756/2017

    Precedente delle Sezioni Unite che ha esteso l'applicabilità dell'art. 1669 anche ad alcune ristrutturazioni destinate a lunga durata; la Corte di Cassazione ha richiamato questo orientamento per sostenere che la Corte d'Appello non poteva escludere a priori l'applicazione dell'art. 1669.

Massime di principio

  • Quando l'originaria controversia riguarda vizi emersi dopo lavori eseguiti dal venditore mediante impresa, possono concorrere due basi giuridiche distinte: la garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.) e la responsabilità per opere di costruzione/appalto (art. 1669 c.c.). Sono domande concorrenti e non si escludono automaticamente a vicenda.
  • In caso di ristrutturazioni di una certa rilevanza e destinate a lunga durata, l'art. 1669 c.c. può trovare applicazione anche se non si tratta di nuova costruzione, secondo il principio consolidato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 7756/17): ogni caso va valutato sulle sue specifiche caratteristiche tecniche e funzionali.
  • L'appello è ammesso quando contesta una delle ragioni decisive della sentenza; tuttavia la Corte d'appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione per il fatto che il ricorrente non abbia criticato tutte le ragioni che il giudice di primo grado ha potuto esporre se le rationes non erano due autonome basi della stessa statuizione, ma concernevano domande diverse.
  • Se il giudice di merito qualifica erroneamente le domande o omette di valutare una base giuridica effettivamente dedotta in atti, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame, con possibilità di rinnovare l'istruttoria sulla base della corretta qualificazione.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione, le doglianze di omissione di fatto possono risultare assorbite se la Corte accoglie altri motivi che determinano la cassazione della sentenza impugnata.

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