Cassazione Civile, Sentenza n. 17928/2020 del 27/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I creditori Gallerani e Lodi ottennero un sequestro conservativo su un immobile ritenuto fittiziamente intestato alla Immobiliare Petazzoni s.r.l., poi promossero giudizio di merito che dichiarò la nullità del trasferimento per simulazione o per negozio in frode ai creditori. La società Immobiliare Petazzoni s.r.l. impugnò in appello, ma la Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello perché l'appellante aveva censurato solo la ratio relativa alla simulazione e non anche il diverso fondamento della nullità per frode ai creditori. In Cassazione la ricorrente dedusse un motivo unico; i controricorrenti eccepirono l'inammissibilità per decadenza dell'impugnazione invocando l'applicazione del termine semestrale introdotto dalla legge n.69/2009. La questione giuridica principale era quale momento rilevare per l'applicazione della novella temporale dell'art. 327 c.c.: la data del procedimento cautelare o la data di instaurazione del giudizio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: ha ritenuto che ai fini dell'operatività del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327 c.c. (nella versione introdotta dalla legge n.69/2009) debba farsi riferimento alla data di instaurazione del giudizio di merito (nel caso, ricorso ex art. 702-bis depositato il 22/09/2009, successivo all'entrata in vigore della riforma del 4/7/2009). Poiché il ricorso per cassazione fu notificato il 26/11/2015, oltre il termine semestrale, venne dichiarato inammissibile; la ricorrente fu condannata alle spese di giudizio e a eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.c.
Stabilisce il termine di decadenza per proporre l'impugnazione; la legge n.69/2009 ha ridotto il termine da un anno a sei mesi, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della novella.
legge 18 giugno 2009 n.69, art.46
Ha modificato l'art. 327 c.c. riducendo il termine dell'impugnazione da un anno a sei mesi.
legge 18 giugno 2009 n.69, art.50
Fissa l'entrata in vigore della norma (4 luglio 2009) e dispone l'applicazione della novella ai giudizi instaurati successivamente a tale data.
art. 702-bis c.p.c.
Regola il rito con cui è stato instaurato il giudizio di merito nel caso concreto; per i ricorsi introduttivi rileva la data del deposito come momento di instaurazione del giudizio.
art. 669-octies, comma 6, c.p.c.
Pur collegando l'ordinanza cautelare e la causa di merito che può seguirne, non configura le due fasi come un unico procedimento ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione.
art. 700 c.p.c.
Norma sull'azione cautelare; citata nel ragionamento ma non sufficiente a far coincidere i termini temporali fra fase cautelare e fase di merito.
Cass. n.27236/2017 e Cass. n.6951/2019
Giurisprudenza consolidata della Corte che afferma che, per l'applicazione del termine semestrale di cui all'art. 327 c.c., rileva la data di instaurazione del giudizio di merito e non la data del procedimento cautelare.
Massime di principio
- Per stabilire se si applica il termine semestrale di decadenza introdotto dalla legge n.69/2009 occorre considerare la data di instaurazione del giudizio di merito (data di notifica dell'atto di citazione o data di deposito del ricorso), non la data del precedente procedimento cautelare.
- Se il giudizio di merito è stato instaurato dopo il 4 luglio 2009 la novella (termine semestrale) si applica e l'impugnazione proposta oltre sei mesi è inammissibile.
- La fase cautelare e la causa di merito, pur collegate, sono considerate distinte ai fini di decorrenza dei termini processuali; non far riferimento corretto alla data rilevante può comportare la perdita del diritto di impugnare.
- In caso di decisione fondata su più alternative (es. simulazione o negozio in frode ai creditori) l'atto di impugnazione dovrebbe contestare tutte le ragioni decisive della pronuncia; limitare l'impugnazione ad una sola ratio può portare a inammissibilità davanti alla Corte d'appello.
- Verificare sempre la data esatta di notifica o di deposito degli atti introduttivi del giudizio di merito e, se necessario, produrre documentazione probatoria sulla tempestività per evitare eccezioni di decadenza.
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