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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17926/2020 del 27/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, figlio legittimo del defunto Petruzzelli Antonio, agì in riduzione denunciando che il padre, deceduto intestato il 22/6/1992, aveva donato alla convenuta (Petruzzelli Angelica Maria) un immobile (atto del 23/3/1992), in tal modo ledendo la sua quota di legittima. Chiese la riduzione della donazione e la reintegrazione della legittima. In primo grado il Tribunale accolse la domanda (con accertamenti e CTU) e condannò la donataria al pagamento di somme a titolo di reintegrazione. La convenuta appellate rilevò l'inammissibilità della domanda per mancata specificazione del valore della massa ereditaria e per il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.; la Corte d'appello riformò e dichiarò la domanda inammissibile per carenze deduttive. Il ricorrente propose ricorso per cassazione censurando la sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del sig. Petruzzelli Vito, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto che la domanda di riduzione proposta dal legittimario, pur con deduzioni non aritmeticamente precise, fosse ammissibile se contiene una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile la lesione della legittima (anche tramite presunzioni e documenti come visure catastali) e che l'istruttoria (anche CTU) possa fornire gli elementi necessari per la determinazione del relictum e del donatum. Ha inoltre affermato che l'onere del legittimario non richiede la determinazione monetaria esatta della lesione in limine, ma una rappresentazione concreta e non meramente eventuale; ha precisato i criteri e l'ordine tassativo per la riduzione (artt. 555, 558, 559 c.c.) e ha disposto che il giudice di rinvio osservi i principi stabiliti nella decisione. Il ricorrente ottiene quindi l'annullamento della decisione di secondo grado e la ripresa del giudizio secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 555

    Stabilisce l'ordine di riduzione (prima testamenti poi donazioni) e conferma la tassatività di tale ordine; la Corte riafferma che l'ordine è inderogabile e rilevante per la determinazione del ristoro al legittimario

  • Codice Civile, art. 556

    Descrive la riunione fittizia per la formazione della massa ereditaria (relictum + donatum); la Cassazione sottolinea che tale operazione è antecedente necessario all'azione di riduzione e può essere effettuata anche con ricostruzioni e presunzioni

  • Codice Civile, art. 559

    Disciplina l'ordine di riduzione delle donazioni (dalla più recente alla più anteriore); la Corte lo conferma come principio operativo inderogabile

  • Codice Civile, art. 564

    Regola l'imputazione delle liberalità fatte al legittimario (imputazione ex se); la Cassazione ricorda che donazioni fatte al legittimario diminuiscono la sua pretesa e incidono sulla misura della riduzione

  • Codice Civile, art. 536

    Disciplina la quota di riserva dei legittimari; richiamata quale parametro di confronto per stabilire la lesione

  • Codice Civile, art. 558

    Regola la riduzione delle disposizioni testamentarie (proporzionale) e la differenza rispetto alle donazioni; la Corte richiama la distinzione operativa fra testamenti e donazioni

  • Codice Civile, art. 2697

    Sull'onere della prova: la Corte precisa che l'attore non deve necessariamente fornire un'indicazione aritmetica precisa del valore della massa, ma una rappresentazione patrimoniale verosimile che renda plausibile la lesione, integrabile poi dall'istruttoria

  • Codice Procedura Civile, artt. 61, 62, 194

    Norme relative ai mezzi di prova e alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU); la Corte afferma che la CTU non ha carattere meramente esplorativo quando la lesione è adeguatamente dedotta e può colmare elementi mancanti sulla valutazione dei beni

  • Codice Procedura Civile, artt. 163, 183

    Richiamati in relazione alle regole sull'istruzione probatoria e sulle fonti di prova; la Corte valuta la completezza dell'istruttoria compiuta nel giudizio di merito

Massime di principio

  • La domanda di riduzione deve denunciare la lesione della legittima mediante una rappresentazione concreta del patrimonio del de cuius (relictum e donatum), ma non richiede necessariamente l'indicazione aritmetica esatta del valore della lesione in epoca introduttiva.
  • Documenti idonei (es. visure catastali, atti di disposizione) e presunzioni semplici possono rendere verosimile la lesione e giustificare l'apertura dell'istruttoria; la CTU può integrare e precisare i valori necessari.
  • L'operazione della riunione fittizia (art. 556 c.c.) e l'imputazione delle liberalità sono presupposti necessari dell'azione di riduzione e possono essere ricostruiti nel corso del processo, anche d'ufficio dal giudice.
  • L'ordine di riduzione previsto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. è tassativo: prima le disposizioni testamentarie (proporzionalmente), poi le donazioni (dalla più recente alla più antica). Il legittimario non può modificare tale ordine strategicamente.
  • L'azione di riduzione è potestativa e può essere esercitata anche verso uno solo dei soggetti obbligati; l'effetto della riduzione, se accolta, opera nei confronti del destinatario della domanda.
  • La mancata precisa quantificazione monetaria nella domanda non determina di per sé l'inammissibilità: ciò che conta è che la domanda contenga elementi sufficienti a rendere verosimile la lesione e a legittimare l'istruttoria probatoria.
  • Se nel corso del giudizio emergono ulteriori donazioni o elementi che incidono sul relictum/donatum, questi devono essere ricomposti nella valutazione finale; l'imputazione delle liberalità al legittimario può ridurre la sua pretesa.

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