Cassazione Civile, Ordinanza n. 18590/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
I difensori della parte già vittoriosa in un precedente giudizio di cassazione hanno proposto istanza di correzione di errore materiale avverso l'ordinanza che aveva regolato le spese di lite. Sostenevano che la liquidazione delle spese fosse stata calcolata su un valore di causa diverso da quello effettivo: il valore della controversia, secondo gli atti e secondo l'indicazione resa ai fini del contributo unificato, sarebbe rientrato nello scaglione tra euro 1.100,00 e 5.200,00. Da ciò deducevano che la somma liquidata (euro 7.500, oltre rimborso forfettario, spese generali e accessori) fosse abnorme e incompatibile con i parametri massimi del relativo scaglione, sicché l'ordinanza avrebbe contenuto un errore materiale di trascrizione o di calcolo. La Corte ha tuttavia rilevato che l'istanza mirava in realtà a contestare l'errore di giudizio nella scelta dello scaglione di valore per la liquidazione delle spese, e non un mero errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Ha osservato che il rimedio invocato è utilizzabile solo per eliminare errori di redazione o incongruenze tra il pensiero del giudicante e la sua esteriorizzazione grafica, ma non può incidere sul contenuto concettuale della decisione. Inoltre ha escluso che vi fosse un errore materiale nell'ordinanza impugnata, ritenendo che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata applicando correttamente lo scaglione di valore indeterminabile. Ne consegue che la richiesta non poteva essere accolta tramite correzione, perché diretta sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione compiuta nella precedente ordinanza.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la liquidazione delle spese; la Corte afferma che l'ordinanza aveva applicato correttamente lo scaglione di valore indeterminabile.
Non citato espressamente nel testo come norma applicata; non pertinente ai fini decisori.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è ammissibile solo per eliminare errori di redazione o di trascrizione che determinino un divario palese tra il contenuto decisionale e la sua esteriorizzazione grafica.
- Il rimedio per correzione non può essere utilizzato per censurare o modificare il contenuto concettuale della decisione, né per contestare un presunto errore di giudizio nella liquidazione delle spese.
- Quando la liquidazione delle spese sia effettuata facendo riferimento a uno scaglione di valore non determinato in modo specifico, non è sufficiente allegare la sproporzione dell'importo per configurare un errore materiale emendabile.
- La contestazione della scelta dello scaglione tariffario o del criterio di liquidazione delle spese attiene al merito della decisione e non al rimedio di correzione materiale.
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