Cassazione Penale, Sentenza n. 26738/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di riesame che aveva applicato le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di tentata rapina impropria. Il ricorrente deduceva errata qualificazione del fatto in termini di rapina impropria anziché tentato furto, sostenendo che la violenza era intervenuta dopo avere abbandonato lo zaino con la refurtiva e che le condotte di minaccia e lesioni erano state commesse in stato di legittima difesa, essendo stato aggredito dalla vittima e da altri due soggetti e avendo riportato lesioni.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto fondato il riscontro probatorio dato dal Tribunale di Palermo, che ha creduto alla versione della vittima e ai riscontri delle dichiarazioni della moglie, escludendo la tesi difensiva della legittima difesa. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l'imputato, dopo avere sottratto il bene e averlo riposto nello zaino, abbia usato violenza e minaccia immediatamente dopo per assicurarsi l'impunità, configurando così la fattispecie del secondo comma dell'art. 628 cod. pen. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il Tribunale e la Corte hanno interpretato il secondo comma come comprendente la rapina impropria quando, immediatamente dopo la sottrazione, l'agente adopera violenza o minaccia per assicurarsi il possesso del bene o procurarsi l'impunità; la fattispecie può essere consuma o tentata a seconda del grado di controllo che l'avente diritto mantiene sulla res.
Cass. Sez. 2, sent. n. 46412/2014 (Ruggiero)
Richiamata come precedente analogo che qualifica come rapina impropria la condotta di chi, dopo aver sottratto merce e prima di allontanarsi, usa violenza nei confronti di chi tenta di fermarlo per evitare identificazione o recupero della refurtiva.
Cass. SS.UU. n. 34952/2012 (Rv. 253153)
Citata per confermare i criteri di distinzione tra furto e rapina impropria e per la distinzione tra consumazione e tentativo in relazione al controllo del titolare sulla cosa sottratta.
Massime di principio
- La qualifica di rapina impropria sussiste quando l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso o procurarsi l'impunità; il giudizio tra consumazione e tentativo dipende dal mantenimento o meno del controllo della vittima sulla cosa.
- La contestazione di legittima difesa è questione fattuale che va comprovata con elementi probatori concreti; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice dei fatti per una rivalutazione sommaria delle prove.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi similari, la difesa deve proporre elementi idonei a dimostrare la diversa dinamica temporale e causale tra sottrazione e uso della violenza, oltre a prove sulle lesioni subite precedentemente, dichiarazioni di testimoni e referti medici.
- In sede di impugnazione in Cassazione la strada percorribile è dimostrare violazioni di legge o vizio motivazionale manifesto, non semplicemente proporre una diversa ricostruzione dei fatti già creduta dal giudice di merito.
- Le misure cautelari personali possono essere ritenute legittime se, sulla base degli elementi raccolti, emergono indizi concreti che l'autore abbia adottato comportamenti violenti o minacciosi per assicurarsi l'impunità dopo la sottrazione.
Testo integrale
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