Cassazione Penale, Ordinanza n. 40381/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11/10/2024. Dal testo emerge solo che il motivo dedotto era sostanzialmente riproduttivo di censure già formulate nei gradi di merito e già esaminate e respinte dai giudici di primo e secondo grado. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze non introducevano un vizio scrutinabile in sede di legittimità, perché i giudici di merito avevano motivato in modo giuridicamente corretto, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e privo di manifeste incongruenze logiche. Il testo non consente di ricostruire il reato originariamente contestato.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione di merito sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando il motivo non denuncia un vero vizio di legittimità, ma mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta in modo immune da manifeste illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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