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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21377/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in sede di applicazione della pena su richiesta. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, in sostanza, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la mancanza di motivazione sulla congruità della pena. La Corte rileva tuttavia che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che le doglianze proposte non rientrano tra quelle consentite.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi dedotti non sono tra quelli consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Richiama il regime introdotto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e la sua applicabilità alle richieste formulate dopo il 3 agosto 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto della disciplina speciale sull'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai soli motivi concernenti: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento, secondo la Corte.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103

    La disciplina restrittiva dell'impugnazione si applica alle richieste di applicazione della pena formulate dal 3 agosto 2017 in avanti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate.

    Elenca in modo tassativo i soli motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di estensione analogica ad altre doglianze.
  • Le censure relative al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla congruità o motivazione della pena non sono, di regola, deducibili nel ricorso contro il patteggiamento, se non ricondotte a uno dei vizi tipizzati dalla norma.
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti può essere dichiarata de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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