Cassazione Penale, Ordinanza n. 06444/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per tentato furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che la doglianza era generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi della motivazione della sentenza impugnata fossero effettivamente censurati e non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto; la motivazione della decisione di merito è stata ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
La doglianza relativa all'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è stata ritenuta formulata in modo generico e quindi non scrutinabile nel merito.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e indicare gli elementi a fondamento delle censure; in difetto, quando la critica è indeterminata e non consente di individuare i rilievi mossi, il ricorso è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto alla parte della motivazione censurata: una critica generica o indeterminata è inammissibile.
- La deduzione di violazione dell'art. 129 c.p.p. non può tradursi in una censura meramente assertiva: occorre indicare puntualmente gli elementi dai quali discenderebbe l'obbligo di proscioglimento immediato.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e il ricorso non individua con precisione i passaggi contestati, la Corte dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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