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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14332/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale in relazione al danneggiamento di un'autovettura. La ricorrente ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, ma in giudizio è stato contestato il suo titolo a domandare il ristoro, ossia la legittimazione attiva. Dal testo emerge che la questione centrale riguardava se il diritto al risarcimento potesse spettare solo al titolare di un diritto reale o personale sulla cosa danneggiata, oppure anche a chi, per circostanze contingenti, eserciti un potere materiale sul bene e subisca un pregiudizio patrimoniale dalla sua lesione. Il ricorso censurava quindi la decisione di merito nella parte in cui aveva negato tutela risarcitoria a chi si trovava nella disponibilità qualificata del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui, ai fini della legittimazione alla domanda di danni, il risarcimento può spettare anche a chi eserciti soltanto un potere materiale sulla cosa, purché dal danneggiamento derivi un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dalla titolarità di un diritto reale o personale. In questa prospettiva è tutelabile anche la posizione di chi abbia sull'autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile. Per effetto di tale affermazione, il ricorso risulta accolto nei limiti della questione di legittimazione, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio per il riesame coerente con il principio di diritto ricavato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ne ricava una tutela risarcitoria ampia, riferita non solo al titolare del diritto sulla cosa, ma anche a chi subisca un danno patrimoniale per avere un potere materiale qualificato sul bene danneggiato.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione attiva all'azione risarcitoria per danni a un bene, non è indispensabile la titolarità di un diritto reale o personale sul bene stesso; è sufficiente che il soggetto eserciti un potere materiale qualificato e subisca un pregiudizio patrimoniale dalla lesione.
  • La disponibilità giuridicamente qualificata del bene può fondare la legittimazione a chiedere il risarcimento quando il danneggiamento incida direttamente sull'interesse patrimoniale di chi lo detiene o lo usa.
  • Nelle controversie sul risarcimento del danno da sinistro, la verifica della legittimazione va condotta in concreto, valorizzando la relazione effettiva e qualificata tra il soggetto e il bene danneggiato, non soltanto il titolo di proprietà.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animali
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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