Ordinanza n. 3611/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Prefettura di Roma – Area IV bis, Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. RM5608295456B2020 13 marzo 2026, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. P-RM/L/Q/2023/104239, rilasciato in data 2 maggio 2023 in favore del Sig. Karim Rezaul, nonché rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato e ha rigettato la domanda di autorizzazione all'ingresso. Dal provvedimento emerge che l'Amministrazione aveva riscontrato carenze documentali concernenti, tra l'altro, la capacità economica dell'impresa datrice di lavoro e la disponibilità di un alloggio. Il ricorrente ha dedotto anche la non imputabilità delle carenze documentali, nonché la propria buona fede e il legittimo affidamento derivante dal rilascio del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza, a un sommario esame, del fumus boni iuris. Il ricorrente non avrebbe colmato neppure in giudizio le carenze documentali rilevate dall'Amministrazione, relative alla capacità economica del datore di lavoro e alla disponibilità dell'alloggio. La mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario impedisce inoltre di ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale soluzione consentirebbe di eludere la disciplina dei flussi di ingresso. Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti, ai fini cautelari, la non imputabilità delle carenze, la buona fede e il legittimo affidamento del lavoratore: al momento dell'ingresso devono comunque sussistere i requisiti necessari per l'instaurazione del rapporto di lavoro originario; il rilascio del nulla osta non attribuisce un diritto soggettivo al permesso di soggiorno e può essere seguito da controlli posticipati e dalla revoca ove risultino assenti i requisiti legittimanti. È stata ritenuta insussistente anche la pretesa a un permesso per attesa occupazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda cautelare è stata respinta per l'insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può essere cautelarmente ritenuta giustificata quando il lavoratore non dimostri di avere colmato le carenze documentali riguardanti requisiti essenziali del datore di lavoro, quali la capacità economica dell'impresa e la disponibilità di un alloggio.
- La mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non consente, di per sé, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale esito potrebbe eludere la disciplina dei flussi di ingresso.
- Il lavoratore straniero che abbia fatto ingresso in Italia sulla base di un nulla osta non vanta, per il solo rilascio dell'atto, un diritto soggettivo al permesso di soggiorno; i requisiti legittimanti possono essere verificati anche successivamente e la loro assenza può determinare la revoca del nulla osta.
- La buona fede e il legittimo affidamento del lavoratore non superano, in sede cautelare, la necessità che al momento dell'ingresso siano effettivamente sussistenti i requisiti per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro originario.
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