Cassazione Penale, Sentenza n. 40869/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ordinava a Odoardi la restituzione delle chiavi dei locali del Consorzio e intimava a Trunzo lo spostamento immediato dei cani per consentire l'accesso, lamentando "abnormità" strutturale del provvedimento: sostenevano che il giudice penale avrebbe esercitato un potere estraneo alla sua competenza (invadendo la sfera del giudice civile) e che il provvedimento sarebbe stato adottato oltre i casi consentiti dall'ordinamento, quindi privo di potere in concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un atto meramente esecutivo, accessorio al precedente provvedimento del 9.4.2025, e dunque non suscettibile di ricorso per cassazione; inoltre, anche se fosse stato riconosciuto autonoma natura giurisdizionale, non sarebbe stato configurabile come atto abnorme alla luce dell'art. 665 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata. Perciò i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato"
Il giudice che ha adottato il provvedimento originario è legittimato ad adottare misure esecutive o accessorie necessarie per l'esecuzione dello stesso; il provvedimento impugnato è stato qualificato come atto esecutivo adottato nei limiti di tale potere.
Richiamato per fondare la condanna alle spese del procedimento e alla somma a favore della cassa delle ammende, ritenendo i ricorsi manifestamente inammissibili e determinati da colpa.
Massime di principio
- I provvedimenti meramente esecutivi o accessori adottati per dare esecuzione a un provvedimento cautelare non sono normalmente impugnabili con ricorso per cassazione: il rimedio va promosso avverso il provvedimento principale o con i mezzi previsti per l'impugnazione degli atti cautelari.
- La categoria dell'abnormità è eccezionale: non ogni violazione processuale o presunto eccesso è sufficiente; l'abnormità richiede vizi tali da porre l'atto totalmente al di fuori dei casi consentiti o da determinare stasi/regressione del procedimento.
- L'art. 665 c.p.p. conferisce al giudice che ha deliberato una competenza esecutiva sui provvedimenti emessi: misure accessorie finalizzate all'esecuzione rientrano nei poteri del medesimo giudice entro limiti funzionali stretti.
- Se si contesta l'interferenza del giudice penale in materie di competenza civile, è preferibile impugnare il provvedimento principale (o utilizzare rimedi esperibili in sede di riesame o dinanzi al giudice civile) piuttosto che proporre immediatamente ricorso per cassazione per abnormità.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e ammende; valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
Testo integrale
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