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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40869/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ordinava a Odoardi la restituzione delle chiavi dei locali del Consorzio e intimava a Trunzo lo spostamento immediato dei cani per consentire l'accesso, lamentando "abnormità" strutturale del provvedimento: sostenevano che il giudice penale avrebbe esercitato un potere estraneo alla sua competenza (invadendo la sfera del giudice civile) e che il provvedimento sarebbe stato adottato oltre i casi consentiti dall'ordinamento, quindi privo di potere in concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un atto meramente esecutivo, accessorio al precedente provvedimento del 9.4.2025, e dunque non suscettibile di ricorso per cassazione; inoltre, anche se fosse stato riconosciuto autonoma natura giurisdizionale, non sarebbe stato configurabile come atto abnorme alla luce dell'art. 665 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata. Perciò i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    "salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato"

    Il giudice che ha adottato il provvedimento originario è legittimato ad adottare misure esecutive o accessorie necessarie per l'esecuzione dello stesso; il provvedimento impugnato è stato qualificato come atto esecutivo adottato nei limiti di tale potere.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per fondare la condanna alle spese del procedimento e alla somma a favore della cassa delle ammende, ritenendo i ricorsi manifestamente inammissibili e determinati da colpa.

Massime di principio

  • I provvedimenti meramente esecutivi o accessori adottati per dare esecuzione a un provvedimento cautelare non sono normalmente impugnabili con ricorso per cassazione: il rimedio va promosso avverso il provvedimento principale o con i mezzi previsti per l'impugnazione degli atti cautelari.
  • La categoria dell'abnormità è eccezionale: non ogni violazione processuale o presunto eccesso è sufficiente; l'abnormità richiede vizi tali da porre l'atto totalmente al di fuori dei casi consentiti o da determinare stasi/regressione del procedimento.
  • L'art. 665 c.p.p. conferisce al giudice che ha deliberato una competenza esecutiva sui provvedimenti emessi: misure accessorie finalizzate all'esecuzione rientrano nei poteri del medesimo giudice entro limiti funzionali stretti.
  • Se si contesta l'interferenza del giudice penale in materie di competenza civile, è preferibile impugnare il provvedimento principale (o utilizzare rimedi esperibili in sede di riesame o dinanzi al giudice civile) piuttosto che proporre immediatamente ricorso per cassazione per abnormità.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e ammende; valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

Testo integrale

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