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Ordinanza

Ordinanza n. 376/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, n. 2051 dell’11 novembre 2025, resa tra le parti, concernente un provvedimento di ammonimento.

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente un danno grave e irreparabile conseguente al provvedimento impugnato. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce nel merito l'appello contro la sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento di ammonimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La privata ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a un provvedimento di ammonimento. In appello ha inoltre presentato domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza e, conseguentemente, degli effetti del provvedimento impugnato. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro l'ammonimento o i motivi di appello contro la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza di un danno grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado non può essere concessa quando non risulti un danno grave e irreparabile derivante dall'efficacia del provvedimento impugnato.
  • La decisione sull'istanza cautelare non definisce il merito dell'appello contro la sentenza di primo grado, salvo quanto espressamente statuito sull'urgenza e sul pregiudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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