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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00102/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso due ordinanze del G.i.p. di Bari: una del 30.6.2025 che ha rigettato la richiesta di incidente probatorio per accertamenti tecnici ritenendoli non indifferibili; e una del 1.7.2025 che ha dichiarato inammissibile una seconda istanza di incidente probatorio per una perizia sull'estrazione e tipizzazione di tracce biologiche. Il ricorrente denunciava abnormità strutturale delle ordinanze (deviazione radicale dal modello legale), violazione del diritto di difesa e richiamava le Sezioni Unite n. 10869/2025 per sostenere la ricorribilità in Cassazione di provvedimenti abnormi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le ordinanze del G.i.p. relative all'ammissione/rigetto/dichiarazione di inammissibilità dell'incidente probatorio non siano impugnabili in Cassazione, essendo atti relativi alla fase di ammissione dell'incidente probatorio soggetti a tassatività dei mezzi di impugnazione. La Corte ha escluso la sovrapponibilità del precedente delle Sezioni Unite n. 10869/2025 (che riguarda l'ascolto delle persone offese "vulnerabili" ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis) al caso di perizia/incidente probatorio su accertamenti tecnici, poiché quest'ultimo richiede la valutazione discrezionale del G.i.p. sulla non rinviabilità della prova ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. f). Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa ai sensi dell'art. 616, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità che il Pubblico Ministero proceda ad accertamento tecnico irripetibile; la Corte osserva che il PM aveva disposto un accertamento tecnico irripetibile utilizzabile in dibattimento, elemento che pesa sulla valutazione di ammissibilità dell'istanza difensiva.

  • art. 392, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.

    Disciplina l'ammissione dell'incidente probatorio quando la prova riguarda una cosa, persona o luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; secondo la Corte il G.i.p. ha il potere discrezionale di valutare la non rinviabilità della prova in questa fattispecie.

  • art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    "anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1"

    La norma prevede un regime speciale per l'assunzione della testimonianza di persone "vulnerabili" e, come interpretato dalle Sezioni Unite, introduce una presunzione iuris et de iure che esclude la verifica giudiziale della non rinviabilità; la Corte ha ritenuto però che tale disciplina non sia automaticamente estendibile alle perizie tecniche.

  • Sezioni Unite, n. 10869 del 12/12/2024 (dep. 2025)

    "presunzione iuris et de iure"

    Il precedente ha riconosciuto che, per le testimonianze di persone vulnerabili ex art. 392, comma 1-bis, il requisito della non rinviabilità è presunto e il G.i.p. non può sindacarne l'esistenza; la Corte di legittimità ha però precisato che tale principio è peculiare e non trasferibile automaticamente ai casi di perizia/incidente probatorio tecnico.

  • Giurisprudenza sulla non impugnabilità in Cassazione degli atti di ammissione dell'incidente probatorio (Sez. 5, n. 49030/2017; Sez. 1, n. 37212/2014; Sez. 4, n. 42520/2009; Sez. 3, n. 1454/1999)

    Costante orientamento secondo cui le ordinanze che ammettono o rigettano istanze di incidente probatorio attengono alla fase di ammissione e non sono ricorribili in Cassazione; il rigetto è atto di valutazione discrezionale e strumentale al regolare svolgimento del processo.

  • art. 616, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e a una somma a favore della cassa a carico del ricorrente in caso di ricorso in Cassazione manifestamente infondato o inammissibile; applicata nella sentenza per condannare il ricorrente.

Massime di principio

  • Le ordinanze del G.i.p. che decidono sull'ammissione, sul rigetto o sull'inammissibilità di una richiesta di incidente probatorio sono, di regola, inimpugnabili in Cassazione; il rimedio va cercato nei mezzi di impugnazione previsti e nella riproposizione della richiesta in dibattimento.
  • La qualificazione di "abnormità strutturale" del provvedimento richiede la prova che il giudice abbia esercitato un potere non attribuito dall'ordinamento o abbia agito al di fuori dei casi consentiti: non basta il dissenso sulla valutazione discrezionale della non rinviabilità della prova.
  • La decisione del G.i.p. sull'opportunità/necessità di un incidente probatorio per perizie tecniche si fonda sulla valutazione della non rinviabilità della prova ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. f) e rientra nella sua discrezionalità.
  • I precedenti delle Sezioni Unite relativi alla testimonianza delle persone "vulnerabili" (art. 392, comma 1-bis) non sono automaticamente trasferibili ad altre ipotesi di incidente probatorio: il loro effetto derogatorio alla verifica della non rinviabilità è specifico per quelle fattispecie.
  • Se il Pubblico Ministero ha già disposto un accertamento tecnico irripetibile (art. 360 c.p.p.) utilizzabile in dibattimento, ciò può influire negativamente sulla richiesta difensiva di incidente probatorio per lo stesso accertamento.
  • In casi simili, per aumentare le chance di successo dell'istanza difensiva: documentare concretamente l'indifferibilità o l'irripetibilità del reperto/prova, spiegare perché le operazioni già svolte (es. riversamento su supporti) non consentono un confronto ripetibile, e, se si contesta l'abnormità, dimostrare chiaramente che il giudice ha agito al di fuori dei poteri attribuiti dall'ordinamento.

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