Cassazione Civile, Ordinanza n. 28074/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio in materia di protezione internazionale definito in appello con dichiarazione di estinzione del processo a seguito di rinuncia agli atti da parte del richiedente. La Corte di appello ha posto le spese a carico del rinunciante. Il ricorrente per cassazione ha proposto ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. con due motivi, entrambi relativi alla regolazione delle spese: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 306, quarto comma, e 370, primo comma, c.p.c., sostenendo che non potevano essergli addebitate anche le spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dell'Interno, poiché quest'ultimo non aveva svolto alcuna attività difensiva in Cassazione, limitandosi a depositare un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 306 c.p.c. e 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, deducendo che la Corte di appello aveva liquidato indebitamente anche il compenso per la fase decisionale, sebbene l'Avvocatura dello Stato si fosse limitata a costituirsi senza svolgere attività propria di tale fase, essendo intervenuta la rinuncia agli atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione deciso in camera di consiglio senza discussione orale, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato con deposito di un atto finalizzato all'eventuale partecipazione all'udienza non integra attività difensiva utile e non consente la condanna della parte soccombente alle spese in favore del Ministero. Ha inoltre rilevato che, nel giudizio di appello, non essendo state svolte attività proprie della fase decisionale, il relativo compenso non poteva essere liquidato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha dato atto dell'avvenuta estinzione del giudizio e ha rideterminato le spese del solo giudizio di appello nella minor somma di euro 1.655,00 oltre accessori. Ha inoltre condannato l'intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 111, settimo comma, Cost.
consente il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti decisori aventi natura sostanzialmente definitiva.
in caso di rinuncia agli atti, le spese seguono la regola della soccombenza del rinunciante salvo diverso accordo tra le parti.
la mera costituzione nel giudizio di cassazione, senza effettiva attività difensiva nella fase trattata, è irrilevante ai fini della liquidazione delle spese.
la decisione in adunanza camerale senza discussione orale rende irrilevante il solo atto di costituzione depositato ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
il compenso per la fase decisionale presuppone lo svolgimento di attività difensive proprie di tale fase; in difetto, il compenso non è riconoscibile.
Massime di principio
- La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente sostenuto un'attività processuale utile; chi si limita a una costituzione meramente formale, senza partecipare alla fase effettivamente svolta, non ha diritto al rimborso delle spese.
- Nel giudizio di cassazione deciso in camera di consiglio senza discussione orale, il semplice deposito di un atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato non equivale a difesa utile e non legittima la liquidazione delle spese in favore della parte intimata.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, le spese vanno poste a carico del rinunciante, ma la liquidazione deve essere limitata alle sole attività effettivamente svolte dalla controparte nelle singole fasi processuali.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, il giudice deve verificare concretamente quali fasi del giudizio siano state effettivamente espletate dalla parte difensore, non potendo riconoscere compensi per fasi rimaste prive di attività difensiva.
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