Cassazione Civile, Ordinanza n. 21645/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, inammissibile il secondo e inammissibile il quarto, confermando la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva già rigettato l'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società consortile di garanzia collettiva fidi in liquidazione per il recupero di quanto pagato a una banca in adempimento di una garanzia rilasciata a copertura di un finanziamento bancario concesso a una società poi fallita. La società garante aveva versato alla banca la somma richiesta, affermando di essersi surrogata nei diritti di credito verso il debitore principale e i fideiussori. Uno dei fideiussori ha proposto opposizione tardiva al decreto, poi rigettata in primo grado e in appello. Nel ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, del regime delle prove e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il finanziamento e ritenuto provata l'erogazione del denaro senza prova dell'accredito bancario; 2) nullità della motivazione, assumendo che la Corte avesse dato una motivazione solo apparente sul punto della prova dell'erogazione; 3) violazione del divieto di nuove eccezioni e nuove prove in appello, nonché delle regole sulle presunzioni, perché la Corte aveva valorizzato il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello garantito come indizio del parziale rimborso del mutuo; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata prova della notifica di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia richiamato come ulteriore indizio dell'esistenza del credito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che la surrogazione della garante trovava base nel pagamento effettuato e nella documentazione in atti, che la motivazione d'appello era chiara e non apparente, che la valutazione presuntiva era correttamente fondata su documenti già prodotti e che il decreto di Pavia era stato richiamato solo come elemento ulteriore e non decisivo.
Norme richiamate
Richiamato come base della surrogazione legale del soggetto che paga il debito altrui nel diritto del creditore soddisfatto.
Richiamato insieme all'art. 1203 c.c. quale fondamento della surrogazione dopo il pagamento effettuato dal garante.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'erronea interpretazione del contratto di finanziamento; la Corte ha escluso la violazione dei canoni ermeneutici.
Invocato per censurare l'interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione sulla natura del contratto e sulla sua efficacia; la censura è stata respinta.
Richiamato per sostenere la natura reale del finanziamento/mutuo; la Corte non ha accolto tale impostazione.
Richiamato insieme all'art. 1813 c.c. per contestare la qualificazione del contratto di finanziamento.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova del pagamento e della surrogazione, senza necessità di riprovare il credito originario.
Invocato per lamentare un presunto utilizzo di fatti non provati; la censura è stata respinta.
Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto che si trattasse di una diversa lettura del merito non consentita in cassazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; doglianza dichiarata inammissibile.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione, senza esito favorevole.
Richiamato per lamentare ultrapetizione o decisione su questioni non devolute; la Corte ha escluso la novità delle questioni valorizzate.
Richiamato per dedurre l'introduzione in appello di nuove eccezioni/prove; la Corte ha ritenuto che la documentazione fosse già in atti.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Richiamato in via subordinata per violazione del contraddittorio; censura respinta.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto corretta la deduzione presuntiva operata dal giudice di merito.
Norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di ricorso, ma senza accoglimento delle doglianze.
Richiamato per affermare l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti/documenti; la censura sulle prove nuove è stata ritenuta carente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia del decreto ingiuntivo in caso di mancata notifica; la Corte ha escluso la decisività del fatto.
Richiamato dalla controricorrente per dedurre la definitività del decreto ingiuntivo e quindi la regolarità della notifica.
Richiamato nella censura sulla motivazione, ma non ritenuto decisivo.
Richiamati dal ricorrente nella critica alla motivazione; la Corte non ha ravvisato vizi.
Massime di principio
- In tema di surrogazione del garante che abbia pagato il creditore, non è necessario riprovare integralmente il credito originario quando siano provati l'escussione della garanzia e il pagamento effettuato: tali circostanze sono sufficienti a fondare il subentro nei diritti del creditore soddisfatto.
- La qualificazione e l'interpretazione del contratto sono censure ammissibili in cassazione solo se si allega una reale violazione dei canoni ermeneutici; non è invece consentito richiedere un nuovo apprezzamento del contenuto documentale o delle risultanze probatorie.
- La motivazione è apparente solo quando è del tutto mancante o meramente assertiva; se la sentenza espone una concatenazione logica, ancorata a documenti in atti e a valutazioni coerenti, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile.
- Le presunzioni semplici sono correttamente utilizzabili quando il giudice di merito individua fatti noti già acquisiti al processo e li reputa gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura probabilistica degli stessi elementi.
- L'eccezione di novità di prove o difese in appello deve essere dedotta con specifica indicazione del momento processuale e degli atti rilevanti: in mancanza di tale precisione la censura è inammissibile.
- Un fatto richiamato dal giudice come mero elemento corroborante e non decisivo non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
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